Condominio

Contro la banda in piazza ogni sera si può ricorrere al Tar

di Giuseppe Bordolli

Il singolo condomino o l'amministratore possono richiedere l'annullamento dell'ordinanza del sindaco che, trattando una materia riservata al consiglio comunale, disciplina per il periodo estivo gli orari e i limiti d'impatto acustico massimo delle esibizioni serali di gruppi musicali che si esibiscono nell'area pubblica vicina al caseggiato.
E' quanto ha precisato il Tar Abruzzo nella sentenza n.145/2016.
La vicenda che ha portato alla decisione sopra citata iniziava quando in uno spazio pubblico attiguo ad un condominio veniva installato un palco destinato a esibizioni serali di gruppi musicali, che con apposita ordinanza del sindaco erano stati autorizzati a suonare ininterrottamente tutte le sere dal mese di luglio sino al mese di settembre, sino a tarda notte, incidendo inevitabilmente sulla quiete e sulla salute della collettività condominiale.
Una condomina e l'amministratore, impugnavano davanti al Tar il provvedimento (che era particolarmente insidioso in quando aveva valenza pluriennale ed un'efficacia ciclica), contestando la competenza del sindaco ad adottare un regolamento (di durata indeterminata e a carattere generale e astratto) in materia di disciplina dei limiti di rumorosità e di durata degli eventi musicali a carattere temporaneo.
Conformemente ai principi esposti dalla giurisprudenza, il Tribunale amministrativo, in via preliminare ha precisato che nel condominio il potere decisionale non può competere in via autonoma all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale, ma meramente esecutivo del condominio.
Di conseguenza dichiarava il difetto di legittimazione dell'amministratore del condominio, atteso che non risultava agli atti alcuna specifica delibera assembleare di autorizzazione ad intraprendere il giudizio.
Nel merito, però, il Tar ha dato ragione alla condomina, osservando come il sindaco, possa coordinare (sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione) gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Al contrario però la disciplina degli orari e dei limiti d'impatto acustico massimo delle manifestazioni sonore di carattere temporaneo può essere solo oggetto di veri e propri regolamenti che possono essere deliberati solo dal consiglio comunale (il sindaco può derogare alle competenze del consiglio solo in caso di urgenza).
Infatti, trattandosi di determinazioni di carattere regolamentare (stante l'indeterminatezza e la generalità dei destinatari), la loro individuazione spetta esclusivamente al consiglio comunale, secondo l'ordinaria ripartizione delle competenze tra gli organi comunali, coerentemente peraltro con la natura rappresentativa dell'organo consiliare.
Ma il provvedimento si è rilevato illegittimo anche perché ha illecitamente autorizzato nelle ore notturne limiti acustici ben superiori a quelli previsti dalla legge, spostando pure in avanti (oltre la mezzanotte) i limiti orari di cessazione degli eventi.

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