Condominio

La Cassazione definisce le responsabilità di progettista e direttore lavori

di Edoardo Valentino


Il direttore lavori (progettista, architetto) svolge il suo lavoro per il committente nell'ambito di un contratto d'opera professionale.
Tale vincolo comporta che egli, nell'esecuzione del lavoro pattuito, si attenga a dei criteri di diligenza e professionalità che sono tipici del proprio mestiere.
La norma di riferimento risulta essere l'articolo 1176 del Codice Civile il cui secondo comma afferma che “nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
In data 19 luglio 2016 la Cassazione ha emesso due sentenze (per ambedue il relatore è Antonio Scarpa) che analizzano due casi di responsabilità professionale di progettisti.
Tali decisioni, la numero 14759 e 14760, recano esiti decisamente opposti, ma proprio detta caratteristica consente una comparazione utile a tratteggiare i limiti della predetta responsabilità.
Nella prima sentenza citata il progettista veniva citato in giudizio dai committenti che affermavano che la revoca della concessione edilizia precedentemente ottenuta fosse dovuta a degli errori di misurazione dallo stesso compiuti.
In tal caso, però la Cassazione aveva rigettato il ricorso affermando che la commissione di errori di misurazione nei progetti non aveva cagionato danni ai committenti, dato che questi non avevano cagionato l'annullamento della concessione edilizia.
In realtà, si legge, la concessione edilizia era stata revocata a seguito di espressa richiesta da parte dei committenti, che ora usavano i citati errori di progettazione come pretesto per rescindere il contratto con il professionista e chiedere la restituzione degli acconti versati.
Secondo la Cassazione, però, sussiste la responsabilità del professionista solo allorchè il suo errore cagioni una “irrealizzabilità dell'opera”.
Nel caso in oggetto, quindi, il professionista aveva agito in modo corretto e non si rinveniva alcuna responsabilità professionale.
Opposto, invece, il caso della sentenza numero 14760.
Nel caso in questione, infatti, il direttore lavori aveva commesso degli errori e ritardi nella realizzazione dei progetti che avevano comportato una oggettiva impossibilità di portare a termine l'opera.
L'elemento fondante per determinare la sussistenza della responsabilità era quindi la determinazione della “sussistenza del nesso causale fra condotta antigiuridica (nella specie, un'inadempienza contrattuale, consistente in un ritardo nell'esecuzione di un incarico di prestazione professionale di direzione dei lavori di ristrutturazione in un appartamento) ed evento dannoso”.
In conclusione quindi esiste responsabilità professionale del direttore lavori solo nel caso in cui i suoi errori, lungi dal costituire un mero vizio di formalità, rendono impossibile l'esecuzione del progetto pattuito con il committente.
In tal caso il contratto potrà essere risolto e il professionista dovrà restituire gli acconti eventualmente percepiti e provvedere a risarcire il danno causato.

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