Ascensore, paga di più chi abita ai piani alti
Relativamente all'ascensore è necessario distinguere le spese di “manutenzione e ricostruzione” da quelle di “esercizio”.
Le spese di manutenzione e ricostruzione sono regolate dall'art.1124 cc e vanno ripartite “per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Nel caso di cui trattasi, non conoscendo il numero totale di piani dell'edifico, non posso quantificare esattamente i millesimi di pertinenza dei due appartamenti derivati dalla divisione, rispetto all'intero condominio; tuttavia posso affermare che il riparto percentuale dei costi (di manutenzione e ricostruzione ascensore) per il primo piano – tenuto conto delle norme di legge – sarà pari al 24,7% per l'appartamento di 24,30 millesimi, al 33,6% per l'appartamento di 51,34 millesimi e al 41,7% per l'appartamento di 75,64 millesimi. E quindi ai suoi due appartamenti, nel complesso, dovranno essere attribuite spese – di tale natura - per una quota, certamente, inferiore al doppio del suo dirimpettaio.
Le spese di esercizio dell'ascensore sono regolate, invece, dall'art.1123 cc e vanno ripartite “in proporzione all'uso che ciascuno può farne” - del bene comune, si intende -. Non è escluso, per questa fattispecie, che il criterio della proporzionalità sia esclusiva funzione dell'altezza di piano e che, quindi, le spese – di esercizio ascensore - afferenti al suo piano, vengano equamente suddivise fra gli appartamenti che lo compongono: in tale ipotesi, lei dovrà pagare – solo per questa tipologia di spesa -, complessivamente, per i suoi due (nuovi) appartamenti, esattamente il doppio di quanto paga il suo dirimpettaio.