Condominio

È il mandato a regolare il rapporto tra condòmini e amministratore

di Selene Pascasi

E' la disciplina sul mandato a regolare i rapporti tra condòmini e amministratore, svolgendo, quest'ultimo, un ufficio di diritto privato simile al mandato con rappresentanza. L'obbligo di rendiconto, quindi, potrà dirsi legittimamente adempiuto solo se la corretta gestione sia provata dai necessari documenti giustificativi. Soltanto così, del resto, sarà possibile stabilire se il suo operato si sia adeguato, o no, ai criteri di buona gestione. Lo precisa il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1421 del 29 aprile 2016.
Apre il caso, il proprietario di alcune unità immobiliari, parte di uno stabile condominiale, il quale decide di chiamare in causa l'amministratore, per addotta violazione dell'accordo assembleare. Transazione, spiega, con cui era stata approvata sia la separazione dei locali commerciali dal fabbricato condominiale, che nuove tabelle millesimali, con impegno – puntualizza il legale dell'uomo – allo storno delle somme pagate a titolo di oneri condominiali, da computarsi secondo i criteri appena sanciti. L'amministratore, però, marca il proprietario degli appartamenti, aveva continuato – disattendendo la volontà assembleare e i poteri rappresentativi – a chiedere i pagamenti applicando le vecchie tabelle, peraltro procedendo coattivamente al recupero delle somme. Di qui, la richiesta di risarcimento del danno per cattiva gestione del condominio e violazione degli obblighi derivanti dal mandato e dalla legge. Il Tribunale concorda e accoglie la domanda. L'amministratore del condominio – scrive il giudice – «configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, ne i rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato». Ecco che «l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto quando il mandatario fornisca la prova della corretta gestione attraverso i necessari documenti giustificativi». Prova da fornirsi, prosegue il giudice tarantino, attraverso tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, così da accertare se il suo operato si sia adeguato, o no, a criteri di buona amministrazione. Da considerarsi, poi, come tra gli obblighi principali dell'amministratore/mandatario, figurino quello di «eseguire le delibere assembleari», «curare l'osservanza del regolamento di condominio» e «rendere il conto della gestione», correlandolo necessariamente alla redazione degli atti contabili preventivi e consuntivi. Ebbene, nella vicenda concreta, l'amministratore, se avesse diligentemente rispettato la volontà assembleare, avrebbe dovuto evitare di assumere iniziative non autorizzate, come quella di promuovere il pignoramento per il recupero degli oneri condominiali. Esecuzione che, conclude il Tribunale, aveva danneggiato l'onore, il decoro e l'immagine dell'attore «ingiustamente indicato come moroso nel corso dell'assemblea» e nell'elenco affisso nella bacheca condominiale.

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