L'esperto rispondeCondominio

Privacy, dati condominiali “blindati” per gli estranei al condominio

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

La domanda

L'amministratore di condominio è legittimato a comunicare a terzi acquirenti di una unità immobiliare dati relativi a bilanci condominiali, morosità, vizi strutturali dell’immobile, prima che si perfezioni l’acquisto e senza l’autorizzazione del condòmino venditore?

In base al novellato articolo 1130 del Codice civile, l'amministratore deve curare il registro di anagrafe condominiale, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, oltre ai dati catastali di ciascuna unità immobiliare ed ogni altro dato relativo alle condizioni di sicurezza. L'amministratore deve, comunque, trattare le informazioni di cui risulta in possesso soltanto per attività pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Per quanto attiene ai “rapporti interni” fra i condòmini la legge di riforma del condominio (legge n. 220/2012) ha introdotto degli obblighi di trasparenza dell'amministratore nei confronti dei proprietari delle rispettive unità immobiliari. È stato quindi espressamente previsto quale preciso obbligo dell'amministratore quello di permettere ad ogni condòmino di accedere ai documenti di spesa del condominio. Qualora ogni condòmino ne faccia richiesta, l'amministratore deve infatti fornire l'attestazione dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Nei rapporti “esterni” al condominio però l'amministratore deve tutelare i dati di cui risulta in possesso in ragione della sua carica. Salvo che sussista un “giustificato motivo” od un provvedimento dell'autorità, si ritiene che l'amministratore non possa fornire informazioni personali o informazioni inerenti l'immobile di cui risulta in possesso senza il consenso dei rispettivi proprietari. In presenza di un possibile acquirente, si ritiene detto onere debba ricadere sul condòmino/venditore ma non già nei confronti dell'amministratore condominiale il quale, laddove sussistano gli elementi, potrebbe essere chiamato anche a rispondere dei danni provocati dal trattamento “illegittimo” dei dati condominiali.

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