Condominio

È assente il condòmino che si allontana al momento del voto

di Giuseppe Donato Nuzzo

Deve ritenersi “assente” alla deliberazione il condòmino che, pur avendo partecipato all'assemblea ed interloquito con i presenti, si sia allontanato prima della votazione.
Questo il principio di diritto applicato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 2094/2016, depositata il 27 aprile 2016.
Il giudice del capoluogo salentino ha ritenuto ammissibile l'impugnativa contro la delibera assembleare di approvazione del bilancio preventivo, presentata dal condòmino che, dopo aver partecipato personalmente alla riunione, rappresentando ai presenti le proprie perplessità e dichiarando di essere contrario all'approvazione del bilancio consultivo, aveva abbandonato l'assemblea senza partecipare al voto.
Per il Tribunale il condomino in questione deve considerarsi assente e, dunque, legittimato ad impugnare la delibera adottata dall'assemblea nei termini e nei modi di cui all'art. 1137 c.c.
L'amministratore del condominio aveva cercato di sostenere la tesi dell'inammissibilità dell'impugnazione. Il condòmino, regolarmente convocato, è intervenuto in assemblea, non prendendo parte alla sola fase della votazione. Dunque, secondo il condominio, doveva comunque considerarsi presente all'assemblea e, seppur implicitamente, favorevole all'approvazione del bilancio consultivo.
La sentenza in commento è invece di tutt'altro avviso. L'eccezione d'inammissibilità non merita accoglimento, anche alla luce della giurisprudenza unanime della Corte di Cassazione, che considera “assente” alla deliberazione (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1137 c.c.) colui che, per avendo partecipato all'assemblea ed interloquito con i presenti, si sia allontanato prima della votazione (Cass. civ. n. 1510/2016).
“il voto di un partecipante ad un'assemblea condominiale, allontanatosi prima della trattazione e discussione sui punti all'ordine del giorno, non può essere conteggiato per la formazione della maggioranza prescritta per l'assunzione della delibera, perché questa è una sintesi, non una somma algebrica, delle volontà dei singoli, si che l'opinione di ciascuno deve precedere la determinazione di essi”.
Nello stesso senso Cassazione civile, sentenza 13 febbraio 1999, n. 1208: “In tema di condominio di edifici, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. per l'approvazione delle delibere assembleari, non si può tenere conto della adesione espressa dal condomino che si sia allontanato prima della votazione dichiarando di accettare le decisione della maggioranza, perché solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell'atto collegiale. Né la eventuale conferma della adesione alla deliberazione, data dal condomino successivamente alla adozione della stessa, può valere, nella predetta ipotesi, come sanatoria della eventuale invalidità della delibera, dovuta al venir meno, per le predette ragioni, del richiesto “quorum deliberativo”, potendo, se mai, tale conferma avere solo il valore di rinuncia a dedurre la invalidità, senza che sia, peraltro, preclusa agli altri condomini la possibilità di impugnazione”.
Nel caso di specie, risulta dalla lettura della delibera impugnata che il condòmino ricorrente partecipò all'assemblea in questione personalmente, anche per delega di altri due condomini. Lo stesso ricorrente, dopo aver rappresentato ai presenti ed all'amministratore diverse perplessità e chiarimenti e dopo aver dichiarato di essere contrario all'approvazione del bilancio consuntivo 2011” aveva abbandonato l'assemblea. Né risulta dal verbale che del suo voto si sia tenuto conto ai fini della delibera.
Secondo il Tribunale leccese, dunque, non vi è dubbio che il condòmino debba ritenersi “assente” ai fini dell'impugnativa che qui ci occupa, con conseguente insorgenza del diritto di agire innanzi al giudice entro 30 giorni decorrenti dal momento della comunicazione della delibera, ai sensi dell'art. 1137 c.c.: “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.

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