Condominio

Niente delega ai soci di una Sas che gestisce il condominio

di Rosario Dolce

L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile – introdotto con la legge 220/2012 - stabilisce che: «All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea». La norma, che ha valenza imperativa (non può cioè essere derogata in alcun modo), trae la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire la separazione dei poteri tra l’assemblea dei condòmini e l’amministratore, e, dunque, la reciproca indipendenza e parzialità.

Già prima della novella legislativa del 2012 la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di affrontare la questione della validità o meno della delega conferita all’amministratore in sede assembleare, esprimendo, in punto, un indirizzo consolidato.

E ogni qual volta gli argomenti sottoposti al vaglio e alla decisione dell’assemblea dei condomini comportino un giudizio sulla persona e sull’operato dell’amministratore riguardo a materie inerenti alla gestione economica della cosa comune - come avviene nel caso delle delibere di approvazione del bilancio consuntivo e di conferma o revoca dell’amministratore - sussiste una situazione di conflitto di interessi tra amministratore e condominio, che può essere fatta valere da qualsiasi partecipante alla collettività condominiale (così ha affermato la Cassazione con la sentenza 10683/2002).

Sulla scorta dei questi “superiori insegnamenti” il Tribunale di Larino, con la Sentenza n. 117 del 7 aprile 2016 ha ritenuto «elusiva» e, in quanto tale, illegittima la partecipazione del socio di una società di persone, designata amministratore di un condominio, all’assemblea dei condòmini dello stesso condominio.

Nella fattispecie, l’attore ha provato in giudizio che un partecipante all’assemblea, quale delegato di un condòmino, fosse, in realtà, socio della Società in Accomandita Semplice che aveva, allora, in carico l’amministrazione dello stabile (producendo, a tal fine, visura camerale della stessa compagine sociale). Le deliberazioni impugnate, nella parti in cui confermavano l’incarico all’amministratore e provvedevano all’approvazione del rendiconto contabile, sono state, pertanto, dichiarate nulle e prive di effetto alcuno.

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