L'esperto rispondeCondominio

Barbecue sul terrazzo, in quali casi deve essere rimosso

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

La domanda

Un condòmino ha installato sul terrazzo di sua proprietà esclusiva, posto al primo piano, un barbecue in cemento. Il regolamento di condominio non prevede al rigurado alcuna limitazione. Se il fumo del barbecue crea disturbo agli altri condòmini, può l’amministratore chiederne la rimozione?


Per poter fornire una risposta completa al quesito occorre analizzare diversi elementi.
In primo luogo occorre verificare, in base all'analisi della conformazione dell'edificio, se l'installazione del manufatto in esame non risulti in contrasto con il “decoro architettonico” dell'intero immobile. Nel caso in cui il barbecue in esame risulti “visibile” e contrasti in concreto con le linee architettoniche del palazzo, risulta astrattamente possibile chiederne la rimozione per tale specifica motivazione.
Premessa la verifica del rispetto del decoro architettonico dell'immobile, occorre poi verificare se il suo “funzionamento” possa o meno arrecare disturbo agli altri condòmini.
In materia di “immissioni” risulta applicabile anche al condominio la norma di cui all'articolo 844 del Codice civile, secondo la quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo vicino “se non superano la normale tollerabilità”, avendo riguardo alla condizione dei luoghi.
Data l'ampia portata generale della norma citata, si deve necessariamente evidenziare che il limite della normale tollerabilità va considerato caso per caso, tenendo conto dello stato dei luoghi e delle attività concretamente poste in essere dalle parti.
Il limite della tollerabilità quindi, in sede giudiziale, è esclusivamente rimesso al prudente apprezzamento del giudice (Cfr. Cass. 6223/2002).
Laddove le immissioni risultino “intollerabili” i condòmini possono rivolgersi anche all'amministratore in via preventiva ma, in mancanza di un espresso divieto imposto dal regolamento, appare più opportuno che siano direttamente i condòmini interessati a chiedere al condòmino che ha installato il manufatto la sua rimozione e, se necessario, anche in via giudiziale.

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