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Conferma dell’amministratore e maggioranze assembleari, le corti si dividono

di Raffaele Cusmai

La domanda


L’assemblea di condominio nel 2014 ha nominato un amministratore, con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.2. cc. Negli anni successivi, 2015 e 2016, l'assemblea ha deliberato all’unanimità dei presenti - che non rappresentavano 500 millesimi di proprietà - la conferma dell’amministratore in carica. Un condomino, assente all’assemblea, ha impugnato la delibera sostenendone l’invalidità perchè non ricorreva la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.2. cc.

La maggioranza necessaria per la conferma dell'amministratore di condominio risulta oggetto di un orientamento giurisprudenziale non univoco.
La giurisprudenza di merito risulta infatti avere un orientamento contrario a quello, meno recente, della giurisprudenza di legittimità.
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione: «La disposizione dell'art. 1136 comma 4 c.c. la quale richiede per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato» (cfr. Cass., n. 4269/1994).
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito invece, la normativa di riferimento che disciplina l'adozione della delibera di conferma dell'amministratore di condominio è rinvenibile, quanto alla costituzione dell'assemblea dei condòmini e delle maggioranze necessarie per la sua validità, nel combinato disposto degli artt. 1135 e 1136 del Codice civile.
Il quarto comma dell'articolo 1136 del Codice civile prevede la necessaria presenza della maggioranza qualificata prevista dal secondo comma per le deliberazioni che hanno ad oggetto soltanto la “nomina” e la “revoca” dell'amministratore e, pertanto, in tali fattispecie non potrebbe farsi rientrare in via analogica anche la mera “conferma”.
Secondo tale orientamento, sostanzialmente, ai fini della mera conferma dell'amministratore non risulterebbe necessaria la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c., richiamata dal successivo quarto comma (cfr., da ultimo, Tribunale Palermo 23/29 gennaio 2015).
Si segnala però, per completezza espositiva, che anche la giurisprudenza di merito risulta avere orientamenti contrastanti in materia, seppur meno recenti di quello sopra citato.
Si evidenzia infatti che il Tribunale di Monza ha avuto modo di affermare che «In materia di delibere condominiali, la maggioranza prevista dalla norma di cui all'art. 1136, commi secondo e quarto, c.c., in quanto corrispondente ad almeno la metà del valore dell'edificio, è necessaria anche laddove debba unicamente precedersi alla conferma dell'amministratore di condominio» (Cfr. Trib. Monza Sez. I, 09-09-2008).

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