Condominio

Il condominio può chiudere l'accesso ai clienti del supermercato

di Rosario Dolce

Il Comune non può proibire a un condominio di chiudere l'accesso alla propria corte dalla via pubblica, mediante la collocazione di una catena sostenuta da paletti metallici. Lo afferma il Tar Liguria, nella Sentenza pubblicata in data 5 maggio 2016.
I fatti
Un comune ligure ha ingiunto ad un condominio locale di «...rispristinare lo stato preesistente dei luoghi mediante la rimozione dei paletti metallici con catenella...», e ha subordinato l'assenso al titolo paesistico richiesto dai ricorrenti e al raggiungimento di un accordo tra tutti gli aventi diritto al passaggio sulla via in questione.
Sotto tale ultimo profilo, la lite è anche sorta in merito alle modalità di esercizio del passaggio in favore dei clienti di alcuni esercizi commerciali – nella specie, supermercati - ubicati all'interno della corte condominiale.
Il condominio ha fatto così ricorso al Tar competente per chiedere l'annullamento dell'atto amministrativo.
La Sentenza
Il Giudice amministrativo, istruito il procedimento con la partecipazione dei privati controinteressati, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento impugnato, affermando che il medesimo non è fondato da alcun elemento di prova atto a sostenerne la ragione e la legittimità.
La proprietà dell'area è risultata essere di titolarità del condominio, in carenza della produzione, da parte del comune resistente, di elementi documentali atti a contestare il titolo.
L'esclusiva proprietà della via abilita di per sé il condominio a posizionare idonei strumenti volti ad impedire il transito dei terzi sul fondo, fatto salvo il diritto chi deve accedere e recedere alla proprietà sulla scorta di un diritto di servitù di passaggio.
Dall'altra parte, il Tar ha “bacchettato” il Comune resistente in ordine al vincolo imposto nel provvedimento impugnato di rilasciare l'assenso all'installazione dei paletti al raggiungimento di un accordo tra tutti gli aventi diritto al passaggio, qualificando tale intervento come esercizio improprio di “Giurisdizione Volontaria”.
Non compete all'amministrazione – è stato riferito in sentenza - la preventiva soluzione dei contrasti tra i privati. Il corretto rapporto tra la regolamentazione di diritto comune e quella che pertiene ad un'amministrazione postula, invece, che il titolo venga eventualmente rilasciato agli aventi diritto sulla base delle norme edilizie, mentre competono al giudice ordinario le controversie sulle eventuali doglianze relative all'esercizio dei diritti esistenti sul bene interessato dal titolo di fonte amministrativa.
In quella sede potrà eventualmente essere dedotta l'illegittimità della condotta del condominio ove questo non rispettasse il diritto di accesso e recesso sulla via previsto a favore della controinteressata e del supermercato, oltre che dei clienti di detti esercizi.
Sulla scorta dell'articolo 8 del Dlgs 2.7.2010, n. 104, Il Tar ha qualificato la piccola strada come area in proprietà privata, pure se gravata di servitù di passo in favore del fondo di titolarità del terzo titolare del supermercato. Conseguentemente, ha annullato, dichiarandola illegittima, la ingiunzione di rimozione dei predetti paletti e catena emessa contro il condominio ricorrente.

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