Condominio

La richiesta pretestuosa di documentazione non giustifica la revoca dell’amministratore

di Silvio Rezzonico

Non costituiscono gravi irregolarità causa di revoca dell'amministratore di condominio né la mancata consegna della documentazione contabile condominiale se la richiesta è stata avanzata con modalità contrarie a buona fede né il mancato ottenimento del consenso dell'assemblea alla modifica delle tabelle millesimali, ancorché ne ricorrano i presupposti di legge.
Sono questi i principi affermati dal Tribunale di Avellino con la sentenza del 22 marzo 2016 in una causa in cui alcuni condomini avevano chiesto la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità ai sensi dell'art. 1129 c.c., con conseguente richiesta di nomina di un amministratore giudiziario in attesa che l'assemblea provvedesse a nominare un altro amministratore.
In primo luogo, i condomini hanno chiesto la revoca dell'amministratore, in quanto, benché l'assemblea condominiale gli avesse dato incarico di ottenere dai condomini il consenso alla modifica delle tabelle millesimali vigenti, egli non vi aveva provveduto, non avendo l'assemblea mai modificato le tabelle in vigore. Sotto altro profilo, i condomini hanno lamentato che, nonostante fosse stata avanzata formale richiesta di avere copia della documentazione contabile del condominio, l'amministratore non vi aveva provveduto, essendosi limitato a invitare i condomini a fissare un appuntamento presso lo studio per l'estrazione delle copie.
Il Tribunale di Avellino ha respinto le domande dei condomini, e, con l'occasione, ha proceduto all'analisi delle cause che possono condurre alla revoca per gravi irregolarità dell'amministratore di condominio.
Ai sensi dell'art. 1129, undicesimo comma c.c., infatti, l'amministratore condominiale può essere revocato, oltre che in forza di delibera assembleare, anche su ricorso di ciascun condomino se non informa (“senza indugio”) l'assemblea circa i giudizi instaurati contro il condominio, se non rende il conto della gestione, ovvero nel caso in cui commetta gravi irregolarità. Costituiscono gravi irregolarità, inter alia, la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e delle deliberazioni dell'assemblea e la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale.
Con riferimento al caso concreto, il Giudice irpino ha evidenziato come tra i doveri dell'amministratore non rientri quello di ottenere specifiche deliberazioni da parte dell'assemblea, e pertanto, come ciò non possa rappresentare una grave irregolarità necessaria per giustificare la revoca dell'amministratore.
Inoltre, riguardo al secondo profilo, benché ai sensi dell'art. 1130 bis, primo comma, c.c., i condomini abbaino diritto di prendere visione ed estrarre copia dei giustificativi di spesa del condominio e, in forza dell'art. 1129, secondo comma, c.c., possano richiedere anche di prendere visione ed estrarre copia dei registri condominiali (registro dell'anagrafe condominiale, dei verbali assembleari, della nomina e revoca degli amministratori, e della contabilità), il Tribunale ha evidenziato che, poiché la richiesta era stata avanzata nel mese di agosto (mese tipicamente di vacanza) e con un termine per l'adempimento dell'amministratore di soli cinque giorni, e visto che all'invito dell'amministratore a presentarsi presso l'ufficio per l'estrazione delle copie non era seguita risposta da parte degli interessati, la richiesta doveva ritenersi contraria a buona fede e non poteva dunque sussistere alcuna grave irregolarità. Il Tribunale ha dunque rigettato la domanda dei condomini, condannandoli alle spese.

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