L'esperto rispondeCondominio

Sì alla registrazione audio dell’assemblea se il regolamento lo consente

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si chiede se possa essere legittimamente vietato ad un singolo condomino la registrazione audio dello svolgimento dei lavori dell'assemblea di condominio.


E’ opportuno premettere che, a differenza dell'assemblea societaria, il codice civile non disciplina espressamente le modalità con le quali debba svolgersi l'assemblea condominiale. Ciò posto, qualora il relativo regolamento di condominio nulla abbia espressamente previsto in merito, si ritengono applicabili in via analogica le norme previste dal legislatore per le società di cui agli artt. 2371 -2375 c.c. Invero, nella prassi all'inizio dell'assemblea condominiale viene solitamente nominato un Presidente il quale, a sua volta, nomina un segretario. Mentre il Presidente dirige lo svolgimento dei lavori, il segretario ha il compito di redigere il verbale. Le formalità inerenti allo svolgimento dei lavori possono peraltro, come premesso, essere diversamente disciplinate dal regolamento di condominio. Nella prassi inoltre risulta oramai consuetudine che durante l'assemblea il verbale venga redatto su di una minuta per poi essere trascritto nell'apposito registro dei verbali, previsto espressamente dal novellato art. 1130, n. 7), c.c.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare come il Presidente dell'assemblea condominiale non possa immotivatamente respingere la richiesta di un condomino relativa alla mera registrazione audio dello svolgimento dei lavori, pena l'impugnazione del verbale ex art. 1137 c.c. per vizio del procedimento assembleare, in base all'analogia operata tra la normativa condominiale e quella societaria di cui agli artt. 2371 2375 c.c. (Cfr. Tribunale di Bologna, 25 marzo 1999, n. 596; recentemente confermata anche dal Tribunale di Foggia). Ciò posto, si evidenzia però che detta richiesta potrebbe essere legittimamente respinta qualora sussista un ragionevole motivo per escluderla, ovvero nel caso in cui la stessa risulti vietata dal regolamento di condomino.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©