L'esperto rispondeCondominio

Consumi idrici dei condòmini divulgati con cautela

di Raffaele Cusmai

La domanda

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali si chiede se l'amministratore possa distribuire o meno alla compagine condominiale un prospetto in cui siano contenuti i consumi idrici di ogni famiglia, al fine di indicare la procedura contabile utilizzata concretamente per il riparto delle spese.

L'art. 1130 bis, c.c., introdotto nel corpo del codice dall'art. 11, comma 1, della legge n. 2230/2012 (legge di riforma del condominio) espressamente prevede che i condomini ed i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari del condominio, possono in ogni tempo prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese. In base alla norma richiamata l'amministratore deve registrare nell'apposito rendiconto condominiale tutte le voci in entrata ed in uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, in modo da consentirne l'immediata verifica. Tale registro si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Il rapporto tra la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) e le norme in materia di condominio negli edifici di cui agli artt. 1117 e ss., c.c., è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione. La Corte di legittimità ha infatti avuto modo di affermare come in ambito condominiale, le informazioni relative al riparto delle spese, all'entità del contributo dovuto da ciascuno e alla mora nel pagamento degli oneri pregressi possono senz'altro essere oggetto di trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, come si ricava dall'art. 24 del codice. Inoltre, in ragione dei principi di buon andamento e di trasparenza, è stato affermato come risultino giustificate le comunicazioni dei dati raccolti dall'amministratore a tutti i condomini per i suddetti fini non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale o di assemblea ovvero nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, essendo questi investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo abilita a domandare in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti. Ciò posto, è stato chiarito che il trattamento dei dati personali dei condomini inerenti la gestione del condominio deve tuttavia avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità, permanenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i medesimi dati sono stati raccolti e, pertanto, grava sull'amministratore adottare le opportune cautele al fine di evitare gli stessi dati risultino accessibili da parte di persone estranee al condominio, attraverso ad esempio l'affissione sulla bacheca condominiale (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., 04-01-2011, n. 186).
Per quanto esposto e considerato, si ritiene che la scelta dell'amministratore se indicare, sin da subito, il consumo di ogni singolo condomino rispetti il principio di proporzionalità rispetto agli scopi per i quali detti dati sono stati raccolti. Ciò posto, si ritiene che a fronte della legittima e successiva richiesta di ogni singolo condomino l'amministratore potrà legittimamente far visionare i consumi idrici di ciascuno al solo fine di dare contezza della procedura utilizzata per il riparto delle spese comuni. Nel divulgare detti dati l'amministratore deve altresì prendere tutte le idonee precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano risultare liberamente accessibili a soggetti terzi estranei alla compagine condominiale de qua.

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