Condominio

Per gli amministratori un modello di governance dai consulenti finanziari

di Carlo Parodi

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), con l'approvazione del regolamento di attuazione, al quale aderiscono i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dalla data di avvio dell'operatività (legge n. 208/2015 art. 1 comma 41).
I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative (art. 18 bis Dlgs n. 58/1998).
Le funzioni di vigilanza sono trasferite all'Albo unico dei consulenti finanziari (art. 1 comma 36 citata legge n. 208/2015). Il successivo comma 48 evidenzia che nessun onere a carico della finanza pubblica deve derivare dall'attuazione di tali disposizioni.
Nell'ambito condominiale il nuovo art. 71 bis delle disposizioni di attuazione c.c. ha fissato i requisiti dell'amministratore dopo aver precisato all'art. 71 che “il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 c.c. (nel testo dell'articolo non esiste però alcuna indicazione) e dal terzo comma dell'art. 1138 c.c. (il riferimento è però per il registro dei verbali)” è tenuto presso l'Associazione professionale dei proprietari di fabbricati (soppressa con decreto luogotenenziale n. 369/1944).
Né il successivo D.L. 23/12/2013, n. 145, che ha introdotto alcune variazioni al testo della riforma stessa, ha ovviato a tale vuoto normativo.
Rilevato pertanto quanto sopra esposto, soltanto l'assemblea condominiale ha l'incarico di valutare il possesso dei requisiti dell'amministratore, indicati dal richiamato art. 71 bis ; in assenza di tale verifica preventiva, il condominio non potrebbe esperire l'eventuale azione contrattuale di danno nei confronti dell'amministratore agli obblighi imposti dall'art. 1710 c.c. perché il contratto di mandato con l'amministratore è considerato nullo in quanto concluso in violazione di legge. L'art. 1227 c.c. stabilisce comunque che il risarcimento non è dovuto per i danni che si potevano evitare usando la ordinaria diligenza.
La verifica dei requisiti fissati dal citato art. 71 bis potrebbe assicurare una forma di pubblicità finalizzata a rendere conoscibili attraverso sistemi informatici alcune rilevanti notizie riguardanti la vita del condominio e la tutela di interessi generali per assicurare all'utente la capacità tecnica e professionale dell'amministratore senza oneri a carico dello Stato.
Il citato modello dei “consulenti finanziari”, da anni utilizzato, potrebbe rispondere a tali esigenze, in particolare per le amministrazioni condominiali che gestiscono flussi monetari di rilevante entità.
Nel Piano nazionale di riforma delle professioni all'esame del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, l'amministratore di condominio non figura tra le professioni “regolamentate” individuate in n. 174 tra le quali il maestro di scherma, l'assistente bagnanti ed i “buttafuori”!!!

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