Condominio

La servitù di passaggio dei tubi del gas non si può imporre al vicino

di Edoardo Valentino

La servitù di passaggio dei tubi del gas non si può imporre al vicino.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 11563 del 6 giugno 2016, ha sottolineato alcuni importanti principi di diritto immobiliare.
In particolare, nel caso in questione, un soggetto aveva domandato la costituzione di una servitù coattiva di gasdotto sul fondo del vicino di casa.
In buona sostanza il ricorrente aveva chiesto al giudice di condannare il fondo del vicino a sopportare sulla sua proprietà la presenza delle altrui tubature del gas a tempo indeterminato.
La domanda sopra riportata era stata rigettata sia in primo grado che in appello e l'attore si era risolto a depositare ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, investita della vicenda, aveva anch'essa rigettato la domanda sopra emancipata sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.
La decisione era incentrata, preliminarmente, sul testo dell'articolo 1033 del Codice Civile, che recita al primo comma che “il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrario industriali”.
Secondo la controparte, come era possibile costituire una servitù coattiva di passaggio delle tubazioni d'acqua, così sarebbe stato analogicamente possibile fare lo stesso con le tubature del gas.
La Corte, tuttavia, aveva recisamente cassato detta interpretazione spiegando come le servitù prediali siano imprescindibilmente un numero chiuso e nessun nuovo diritto possa essere costituito per analogia e senza un preciso intervento del legislatore.
Inoltre veniva sottolineato come la conformità del principio di tassatività delle servitù era stato dichiarato dalla stessa Corte Costituzionale con ordinanza numero 357 del 2002 ed era stato parimenti rilevato come la diversità dei due tipi di tubature (e l'insita pericolosità del passaggio delle tubature del gas) deponesse a favore della impossibilità di accomunare analogicamente le due tipologie di servitù.
Importante notare nel ragionamento della Cassazione una importante differenziazione del regime delle servitù: quelle volontarie, infatti, possono essere liberamente costituite dalle parti con oggetto qualsiasi utilitas, mentre quelle coattive sono limitate ai casi previsti dalla legge.
Rilevava, ancora, la Suprema Corte, come nel caso in questione il fondo che avrebbe voluto imporre la servitù non era definibile come intercluso e pertanto avrebbe potuto trovare una diversa via alternativa – meno invasiva dei terreni adiacenti - rispetto al passaggio delle tubature del gas sul fondo del vicino.
Sulla base delle predette argomentazioni, quindi, la Cassazione aveva respinto la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio del gas.
In via subordinata, tuttavia, la parte ricorrente aveva chiesto la costituzione di servitù volontaria, sulla base di un accordo verbale che la stessa avrebbe preso con il proprietario del fondo adiacente.
La Suprema Corte aveva, tuttavia, rigettato anche tale motivo di ricorso sulla base della circostanza che l'articolo 1350 del Codice Civile impone un onere di forma scritta ad substantiam per la costituzione volontaria delle servitù.
La predetta decisione, quindi, in modo sintetico ma estremamente chiaro aveva sottolineato alcune regole fondanti del diritto immobiliare e, ancora una volta, ribadito l'importanza dei principi di tassatività e legalità dei diritti presenti nel Codice Civile.

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