Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 9. Mediazione e monologo del mediatore

di Federico Ciaccafava


L'espressione “monologo del mediatore” designa il discorso introduttivo che il mediatore rivolge alle parti ed ai rispettivi avvocati in sede di inizio del procedimento di mediazione. Già noto nella pratica mediatizia ancor prima che l'istituto della mediazione ricevesse una compiuta disciplina legislativa, tracce dell'antico monologo possono oggi rinvenirsi nel disposto dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, laddove si prevede che “..Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione..” Pur essendo ogni mediatore libero nel personalizzare il monologo, adattandolo alle peculiarità della fattispecie concreta, quest'ultimo, anche nell'ottica dell'osservanza della richiamata disposizione, non può prescindere dalla esplicitazione di determinati punti da ritenersi essenziali ai fini della corretta applicazione del dettato normativo. Tali punti, che involgono il contenuto stesso del monologo, riguardano tanto la persona del mediatore quanto lo stesso procedimento di mediazione.
Sotto il primo aspetto, il mediatore, dopo una breve presentazione di se stesso, sarà tenuto a chiarire con fermezza il proprio ruolo, mettendo pertanto in evidenza i caratteri fondamentali ed indefettibili della figura del mediatore. In particolare, dopo aver posto l'accento sulla propria condizione di soggetto terzo, neutrale ed imparziale, il mediatore incaricato dovrà ben esplicitare ai presenti che ogni mediatore, diversamente dal giudice o dall'arbitro, resta, per utilizzare la stessa lettera della legge, soggetto comunque privo, “in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione” (cfr., art. 1, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 28 del 2010). La peculiarità della sua funzione si risolve pertanto principalmente nell'adoperarsi “affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia” (cfr., art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 28 del 2010).
Quanto al procedimento di mediazione, il mediatore, proprio in ottemperanza al disposto del richiamato art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, dovrà illustrare sinteticamente alle parti “la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione..” Sotto il primo profilo, riallacciandosi a quanto già espresso sulla figura del mediatore, si dovrà mettere in luce che la mediazione è attività del mediatore finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore, infatti, andrà precisato, può assistere le parti nella negoziazione facilitando la ricerca di un accordo (mediazione c.d. “facilitativa”) ovvero può guidare la loro ricerca attraverso la formulazione di una proposta (mediazione c.d. “valutativa”) (cfr., art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 28 del 2010). Per quanto concerne poi le modalità di svolgimento della mediazione, il mediatore, dopo aver sinteticamente illustrato l'esito – positivo o negativo – cui conduce indefettibilmente il procedimento, con i relativi scenari che si aprono nelle due diverse ipotesi, sarà comunque tenuto a ricordare tanto a se stesso quanto ai presenti una serie di regole essenziali che sono state dettate dal legislatore e poi recepite nei singoli regolamenti dei vari organismi che somministrano il servizio. Esse, in sintesi, sono: (i) l'applicazione al procedimento di mediazione del regolamento dell'organismo adito ed il carattere informale del procedimento medesimo e dei relativi atti (cfr., art. 3, commi 1, e 3, del D.lgs. n. 28 del 2010); (ii) la possibilità, durante lo svolgimento dei singoli incontri in cui si articola il procedimento, di procedere con la tenuta tanto di sessioni congiunte quanto di sessioni separate (cfr., art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010); (iii) l'osservanza, per tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel procedimento, del dovere di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo (cfr., art. 9 del D.lgs. n. 28 del 2010); (iv) il rispetto della durata del procedimento la quale non può eccedere il trimestre (cfr., art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2010); (v) l'applicazione del regime tributario di totale o parziale esenzione proprio del procedimento, evidenziando in particolare la concessione, a beneficio delle parti in lite, di un credito di imposta per il pagamento dell'indennità corrisposta all'organismo adito in caso di successo della mediazione (cfr., artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28 del 2010).

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