L'esperto rispondeCondominio

Servizio di guardianìa notturna e quorum assembleare

di Raffaele Cusmai

La domanda

In un condominio si vuole istituire un servizio di guardiana notturna in prosecuzione del servizio di portierato. Si chiede quale maggioranza sia richiesta per l'istituzione del servizio.

Esistono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito alla maggioranza necessaria per l'istituzione di un servizio di guardianìa notturna condominiale. Da un lato, è stato infatti affermato che la delibera istitutiva di un servizio di vigilanza armata per la tutela dell'incolumità dei partecipanti, risulta rivolta a perseguire finalità estranee alla conservazione e alla gestione delle cose comuni e, quindi, non riconducibile nelle attribuzioni dell'assemblea (art. 1135 c. c.), con la conseguenza che una siffatta delibera, ancorché presa a maggioranza, non opera nei confronti dei condomini assenti all'assemblea e non può essere fatta valere per una ripartizione della relativa spesa anche a loro carico (cfr. Cass. 4631/1993). Secondo altro orientamento invece, l'istituzione di un servizio di guardia notturna destinato ad assicurare continuità in determinati periodi dell'anno, ovvero in alcuni giorni della settimana, al servizio di vigilanza di norma assicurato dal portiere, rientra fra le attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c., essendo finalizzato alla conservazione e gestione delle cose comuni e, quanto all'approvazione della relativa delibera, risulta quindi sufficiente la maggioranza degli intervenuti e la metà del valore dell'edificio (cfr. Trib. Napoli, 21 marzo 2000). Posto che da quanto desumibile dal quesito sembrerebbe volersi instituire un “servizio di guardiania notturna, in prosecuzione del servizio di portierato” si rileva che qualora detto servizio si concreti, effettivamente, nella prosecuzione delle mansioni già svolte nelle ore diurne dal portiere, sia “potenzialmente” sufficiente, salvo quanto sopra premesso, una delibera approvata in base ai quorum richiamati dal secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

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