Portico condominiale, le spese di manutenzione gravano su tutti i condòmini
Salvo diversamente risulti dal titolo, i portici , i cortili e le facciate devono considerarsi oggetto di proprietà comune. In linea generale, la spesa per la manutenzione dei beni comuni è ripartita fra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1123 del codice civile. A tale principio è possibile derogare tramite una diversa convenzione fra i condòmini, i quali possono liberamente decidere di ripartire la spesa diversamente, e nel caso in cui i beni e/o le opere comuni siano destinati a servire i condòmini “in misura diversa” o a servire una sola parte dell'intero edificio condominiale. Nel caso prospettato si indica la necessità di effettuare la manutenzione di alcune colonne del porticato. Seppur risulta specificato che soltanto alcuni condòmini abbiano accesso alle proprie unità direttamente dall'area oggetto di manutenzione, si ritiene che la ripartizione della spesa debba essere astrattamente ricondotta al primo comma dell'articolo 1123 del codice civile. Per come descritto nel quesito infatti, salvo una migliore disamina dei luoghi, le colonne del porticato in oggetto oltre a fungere da sostegno ai piani superiori ben potrebbero astrattamente costituire “elementi della facciata dell'edificio”, di cui concorrono a formarne sia la struttura che il decoro. Posto che la facciata contribuisce a rendere gradevole l'intero fabbricato, alla sua manutenzione devono concorre tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà.
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