L'esperto rispondeCondominio

Non è detraibile il compenso dell’amministratore per i lavori di ristrutturazione

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si richiede se sia possibile detrarre il compenso aggiuntivo riconosciuto dall'assemblea all'amministratore per la gestione contabile e fiscale dei lavori di ristrutturazione del condominio.


Secondo quanto anche chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre 2013, le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono attualmente disciplinate dall'art. 16 bis del Tuir. Fra le altre spese ammesse all'agevolazione possono essere utilmente considerate, per quel che qui interessa, anche le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento. Tale locuzione sembrerebbe per vero astrattamente idonea a poter ricomprendere anche l'attività della gestione contabile e fiscale indicata dall'amministratore de quo, per il quale l'assemblea condominiale ha espressamente riconosciuto un ulteriore compenso aggiuntivo. Si rileva però come, con riferimento alla previgente normativa di cui alla legge n. 449/1997, in un interpello l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che i compensi straordinari all'amministratore su deliberazione dell'assemblea condominiale non sono compresi fra le spese che danno diritto a detrazione ai sensi della l. 449/1997, articolo 1. Invero, nel medesimo interpello l'Agenzia ha chiarito che la circolare n. 57/1998 ha precisato che oltre alle spese specifiche relative ai lavori, sono detraibili anche le spese per la progettazione, l'acquisto di materiali e, per che qui interessa, le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento. Orbene, in tale definizione, l'Agenzia non ha però ritenuto di poter ricomprendere anche i compensi straordinari riconosciuti all'amministratore in quanto le altre spese incluse ai fini della detrazione riguardano attività strettamente connesse ai lavori dal punto di vista tecnico o amministrativo, alle quali non può essere equiparata una liberalità dei condomini, non prescritta da alcuna normativa né necessaria, in alcun modo, per la realizzazione dei lavori agevolati. Si rammenta invero che qualora l'assemblea non abbia espressamente riconosciuto all'amministratore alcun compenso straordinario, a quest'ultimo nulla risulterebbe dovuto per il tipo di attività di specie, in quanto, ex art. 1129 c.c., l'amministratore deve indicare in modo analitico all'atto della sua nomina, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, che deve quindi considerarsi omnicomprensivo (cfr. Cass. n. 10204/2010; Trib. Bologna, sentenza del 12.06.2013).
Dunque, in base all'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, il compenso aggiuntivo riconosciuto all'amministratore per i lavori di ristrutturazione non può essere ricompreso fra le spese per le quali la legge prevede le detrazioni fiscali in esame.

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