L'esperto rispondeCondominio

L’orario di lavoro del portiere è deciso dalla maggioranza assembleare

di Raffaele Cusmai

La domanda

Con quale maggioranza l'assemblea può deliberare il cambiamento dell'orario di lavoro del portiere da part-time a full-time?


Nel caso in cui i condomini siano superiori a dieci l'art. 1138 dispone che debba essere formato un regolamento in cui siano contenute le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di merito la clausola del regolamento di condominio istitutiva del servizio di portierato non attribuisce ai condomini diritti soggettivi ma riguarda l'amministrazione della cosa comune e, pertanto, può essere abolita o modificata con il voto favorevole della maggioranza dei condomini, senza che occorra l'unanimità dei consensi. (cfr. Trib. Milano, 14/05/1990). Nel caso di specie il servizio di portierato già risulta esistente ma si discute soltanto sulla necessità di variare l'orario di lavoro. Ciò posto si ritiene in via generale ed astratta come la mera modifica dell'orario di lavoro del portiere già assunto, avendo ad oggetto l'amministrazione della cosa comune e non potendo essere considerata un'innovazione, possa essere approvata con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.

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