L'esperto rispondeCondominio

Decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali

di Raffaele Cusmai

La domanda

Si richiede quale sia l'iter e la tempistica in base alla quale il decreto ingiuntivo richiesto dall'amministratore per la riscossione dei contributi condominiali , risulti idoneo ai fini della proposizione della successiva azione esecutiva.


In base al disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c. l'amministratore, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, e senza la previa autorizzazione di quest'ultima, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Depositato il ricorso, occorrerà quindi attendere che l'Autorità giudiziaria competente emani il decreto di ingiunzione. Ex art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni.
L'art. 140 c.p.c. dispone che qualora non risulti possibile eseguire la consegna della notificazione per irreperibilità del destinatario, e qualora non sia possibile procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale ove la notificazione deve eseguirsi ed affigge un avviso del deposito alla porta di abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario in una busta sigillata, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto agli effetti della notificazione nel caso in cui l'ufficiale giudiziario debba procedere ex art. 140 c.p.c., si evidenzia che in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 la notificazione si deve ritenere perfezionata alla data del ricevimento della raccomandata informativa da parte del destinatario (se avviene prima di dieci giorni dalla spedizione) o comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione
Dunque, il decreto ingiuntivo che l'amministratore può ottenere ex art. 63 disp. att., c.c., è già esecutivo. Per quanto attiene alla sua notificazione, qualora si debba procedere ex art. 140 c.p.c., la notifica si intende perfezionata per il destinatario al momento in cui quest'ultimo riceve la raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione.

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