L’atto annullabile si impugna in 30 giorni
A norma dell’articolo 67, primo comma, delle disposizioni attuative del Codice civile, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e dei millesimi.Dispone, a sua volta, l’articolo 72, che «i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69». In base alla disposizione dell’articolo 67, il regolamento può dunque disciplinare solo le modalità di esercizio delle deleghe senza limitarne il numero, che rimane inderogabilmente quello di cui all'articolo 67, primo comma. Il vizio relativo alle deleghe, in quanto vizio del procedimento assembleare, può comportare solo l’annullabilità – e non la nullità – della delibera assembleare, che deve quindi essere impugnata nel termine dei 30 giorni di cui all’articolo 1137 del Codice civile.