L'esperto rispondeCondominio

Installazione di “porte tagliafuoco” e ripartizione della spesa

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un condominio con autorimesse interrate di categoria B e n.40 posti macchina (tra box e posti auto) è privo di un impianto di prevenzione incendi. Per l’adeguamento dell’ autorimessa alle norme di sicurezza in vigore è necessaria l’installazione di porte REI. Poichè nel seminterrato sono presenti cantine private poste nel filtro di separazione tra l'autorimessa e il corpo scale, si chiede come debbano essere ripartite le spese per l'installazione di porte REI.

Occorre premettere come l'art. 1123, secondo comma c.c. dispone che le spese relative alla conservazione ed al godimento delle parti comuni che siano destinate a servire i condomini in misura diversa debbono essere ripartite, salvo diversa convenzione, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che attraverso determinate spese attinenti a delle parti comuni si adempia, attraverso le opere poste in essere (quali porte tagliafuoco ed impianto di ventilazione), ad una funzione di prevenzione di eventi, ovvero un incendio, che potrebbero interessare l'intero edificio condominiale, non comporta automaticamente l'addebitabilità della spesa a tutti i condomini in base al disposto del primo comma dell'art. 1123 c.c. Invero, il criterio di ripartizione delle spese di cui all'art. 1123 c.c. è complesso e si articola su due principi: quello del valore della quota, previsto dal 1 c. dell'art. 1123 c.c., relativamente alle spese sulla cosa comune che sia destinata a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condomini; quello dell'uso previsto dal comma 2 della stessa norma relativamente a spese su cosa comune che sia destinata a servire i condomini in maniera diversa. Sulla base del secondo principio sopra richiamato, l'obbligo di contribuzione alle spese si fonda sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune. Di conseguenza, qualora la cosa comune oggetto di intervento non possa in alcun modo servire ad uno o più condomini, non sussiste l'obbligo di questi ultimi alla contribuzione delle spese (cfr. Cass. civ. Sez. II, 22-06-1995, n. 7077; Cass. n. 5179 del 1992). Ciò posto, si rileva come nel caso in cui le porte REI siano installate per dividere l'accesso al corpo scale dall'autorimessa comune, alla spesa per l'installazione della relativa porta REI debbono contribuire, salvo diversa convenzione, tutti i condomini che siano anche proprietari delle autorimesse. Nel caso in cui invece dette porte REI debbano essere installate per dividere il corpo scale da singole cantine private si ritiene, in linea generale, che l'installazione di ogni singola porta REI dovrebbe essere posta a carico dei rispettivi proprietari. Dunque, salvo ulteriori elementi, si rileva come le spese relative all'installazione di una porta REI da posizionare tra l'autorimessa ed il corpo scale debba essere sopportata da tutti i condomini che siano anche proprietari di un box e/o di un posto auto nell'autorimessa cui si accede tramite la porta in questione. Qualora invece, per la particolare conformazione dell'edificio, l'accesso al corpo scale sia possibile tramite più porte autonome e private si ritiene, in linea generale, che la spesa per l'installazione di ogni singola porta REI debba essere sostenuta dai rispettivi proprietari.

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