Condominio

Tribunale di Palermo: niente decreto ingiuntivo per recuperare i dati del morosi

di Rosario Dolce


Il recupero dati dei condomini morosi esclude il ricorso al decreto ingiuntivo.
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile stabilisce, nell'inciso finale del primo comma, l'obbligo dell'amministratore di comunicare ai creditori i dati dei condòmini morosi.
In ossequio al generale principio di buona fede, questo ultimo ha il dovere di collaborare col creditore dei condòmini (rectius, del condominio), in guisa da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto conformemente all’orientamento della Cassazione in tema di parziarietà delle obbligazioni condominiali (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148)
Se, da una parte, l'articolo 63 positivizza il diritto del creditore al conseguimento dei nominativi e delle carature millesimali, dall'altra parte, nulla riferisce in ordine alle modalità con cui tale richiesta può essere esercitata.
Tra queste, a quanto pare, non v'è spazio per ricorrere all'emissione di un provvedimento monitorio.
Il Tribunale di Palermo, con la Sentenza del 05 maggio 2016 (estensore, Giudice dr Francesco Torrasi) consolida e rinnova l'orientamento per cui il creditore di un condominio non è in grado di ottenere l'elenco dei condòmini morosi di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile tramite il ricorso ad un decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata.
L'articolo 633 del codice di procedura civile – riferisce il Decidente - indica qualsiasi prestazione di dare che costituisca il contenuto o meglio il substrato ontologico di un rapporto obbligatorio.
Viceversa, l'oggetto della prestazione riferibile all'amministratore, secondo la norma in commento, non è quello di consegnare una cosa mobile determinata, ossia la documentazione condominiale, bensì riguarda, più avvedutamente, l'obbligo si partecipare al terzo creditore le informazioni ricavabili dalla predetta documentazione rimasta in suo possesso, quanto le generalità dei condòmini e le quote millesimali che a questi fanno rispettivamente capo.
Se così non fosse, d'altronde, l'accoglimento della domanda di ingiunzione postulerebbe la condanna dell'amministratore alla formazione del documento, ossia la condanna ad un contegno non esigibile per il tramite del ricorso al decreto ingiuntivo.
Tuttavia “…l'accertata inesistenza delle condizioni legittimanti il ricorso alla tutela monitoria, se da un lato deve condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, non può però impedire, secondo quanto si è detto, di ravvisare, in capo all'opposto, la sussistenza del diritto di ottenere, da parte dell'amministratore di condominio, le informazioni richieste (elenco condomini morosi e quote millesimali)”. Diritto, in questo caso, ritenuto certamente esigibile in sede di giudizio di cognizione instauratosi in conseguenza dell'atto di opposizione da parte del condominio.
In altri termini, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - investito di un giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto – sarebbe ben in grado di revocare il provvedimento monitorio ed emette, ad ogni modo e senza la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (di cui all'articolo 112 codice di procedura civile), una sentenza di condanna che accolga il merito della pretesa ingiunta.
Alla stregua di quanto sopra e in virtù del principio di economia del giudizio, lo strumento processuale più adeguato al recupero dei dati afferenti i condòmini morosi (ex articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile) appare il ricorso al procedimento sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis codice di procedura civile.

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