L'esperto rispondeCondominio

Nomina di un soggetto terzo nel Consiglio di condominio

di Raffaele Cusmai

La domanda

L'assemblea ha nominato quale componente del Consiglio di condominio un terzo, non condòmino, ma delegato da un condòmino assente. Si richiede, dunque, se un condòmino possa delegare un terzo per la composizione del Consiglio di condominio.

L'articolo 1130 bis, secondo comma, codice civile dispone che oltre all'amministratore l'assemblea può anche nominare un Consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. I compiti del Consiglio di condominio di cui all'articolo 1130 bis citato sono meramente consultivi e di controllo. Nel quesito dato, non è stato meglio precisato né il numero complessivo dei condòmini presenti nel condominio di specie, né il numero dei membri del Consiglio attualmente designato. Ciò posto, si rileva come la sussistenza di almeno tre condòmini previsti dalla norma de qua risulti necessaria soltanto in concomitanza della circostanza ivi prevista, ovvero laddove sussistano almeno dodici unità immobiliari. Diversamente, i condòmini componenti il Consiglio di condominio ben possono essere inferiori alle tre unità. In tal ultimo caso, e posto che la nomina è stata effettuata dall'assemblea condominiale, si ritiene che il membro nominato che non risulti anche essere un condòmino, ben possa far parte del Consiglio dei condomini di specie. Nel caso in cui invece sussistano almeno dodici unità immobiliari, e laddove sussistano almeno tre condòmini, si ritiene che nulla vieti all'assemblea la nomina anche di un componente esterno.
Salvo le limitazioni suindicate, si ritiene in via generale ed astratta come l'assemblea condominiale può nominare quale membro del Consiglio dei condòmini anche un membro esterno al condominio. Tuttavia, nel caso in cui il condominio sia composto di almeno dodici unità immobiliari, i condòmini facenti parte del consiglio de quo debbono risultare non minori di tre unità.

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