LE NORME NON DEROGABILI DAI REGOLAMENTI
L’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo la riforma del condominio, stabilisce che, se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale dell’edificio. Se il regolamento condominiale contiene una clausola con previsione diversa, si ritiene che debba adeguarsi alla previsione normativa attualmente in vigore, in quanto - secondo l'articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile - i regolamenti di condominio non possono derogare agli articoli 63, 66, 67 e 69 delle disposizioni stesse, che sono da considerare norme non modificabili dalla volontà delle parti.