L'esperto rispondeCondominio

Presunzione di condominialità del sottotetto

di Raffaele Cusmai

La domanda

In un condominio, negli atti di acquisto delle unità immobiliari, il sottotetto non è indicato tra le parti comuni. Si può presumere che questo appartenga al proprietario dell'ultimo piano?

Il condominio si costituisce per legge nel momento in cui si realizza il frazionamento dell'edificio da parte dell'unico originario proprietario con la vendita in proprietà esclusiva, ad uno o più soggetti, di piani o porzioni di piano. Con l'avvenuta costituzione del condominio si trasferiscono ai singoli acquirenti le corrispondenti quote delle parti comuni, di cui non è più consentita la disponibilità separata a causa dei concorrenti diritti degli altri condomini, salvo che dai singoli atti di acquisto non emerga in modo chiaro ed inequivocabile la volontà delle parti di riservare al costruttore originario o ad un o più condomini la proprietà esclusiva di determinati beni che, per loro struttura ed ubicazione, dovrebbero invece considerarsi comuni. La presunzione di condominialità dei beni e servizi comuni non può quindi essere considerata per via induttiva o per fatti concludenti ma in base ad una chiara disposizione dei singoli atti di acquisto ( Cass. 1421/2016). Affinché quindi il sottotetto in esame possa essere considerato in proprietà al condòmino dell'ultimo piano, tale circostanza deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile dal singolo atto di acquisto. Diversamente, il bene si presume comune a tutti i condomini.

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