Condominio

Canone di depurazione, esente solo chi ha un sistema “privato”

di Enrico Morello

La Cassazione, con la sentenza n. 7210/2016, conferma principi di diritto già noti in materia di impianto di depurazione e relativi oneri da corrispondere da parte degli utenti che non ne facciano utilizzo.
Il caso si presenta chiaro: un condominio si rivolge al Tribunale opponendo l'ingiunzione con il quale, su richiesta del Comune di Pordenone, gli veniva richiesto il pagamento dell'importo di € 3.788,98 per il servizio di depurazione e fognatura . Motivo dell'opposizione consiste nel mancato allacciamento alla fognatura del Condominio attore.
Decidendo la contesa quale giudice di legittimità, la Cassazione ribadisce anzitutto la (oramai notoria) natura di corrispettivo contrattuale della tariffa pretesa per le attività fognarie e di depurazione. Detto ciò, la Suprema corte, tuttavia, ribadisce che tale natura non comporta la mancata possibilità per l'ente erogatore di pretendere tale corrispettivo anche dagli utenti che non siano allacciati al sistema fognario.
In particolare, secondo la Cassazione, ed anche in questo caso si tratta di principi di diritto oramai consolidati, il corrispettivo risulta non dovuto solo ed esclusivamente se l'utente si sia dotato di sistemi di collettamento e depurazione propri, sempre che tali sistemi (a norma del d.m. 30 settembre 2009 n. 43569) abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.
Qualora, viceversa, l'utente decida autonomamente di non allacciarsi agli impianti di depurazione predisposti dall'ente erogatore, il corrispettivo sarà comunque dovuto a meno che l'utente stesso non sia in grado di dimostrare sia di essersi munito di sistemi propri, e sia la compatibilità dei predetti sistemi di collettamento e depurazione delle acque provenienti da scarichi di insediamenti domestici “con le prominenti finalità di tutela ambientale e della concorrenza relative all'istituzione del servizio idrico integrato”.
In sostanza, in applicazione del principio “chi inquina paga” ricordato nella sentenza, secondo la Cassazione, la decisione della Corte di appello andava cassata per essersi limitata a ritenere non dovuto (al Comune) l'importo per la depurazione in quanto l'utente-opponente non risultava allacciato all'impianto fognario comunale, mentre una esenzione in tal senso si può avere solo qualora venga dimostrato, da parte dell'interessato che contesta il corrispettivo, di far uso di un proprio impianto di raccolta e depurazione delle acque (provenienti in questo caso dal condominio) perfettamente compatibile con le finalità proprie (in primis quella di tutela della qualità della risorsa idrica) di determinazione della tariffa del sistema idrico integrato di cui all'art. 13 comma 2 della L. n. 36/1994.”

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