Obbligatorio il corrimano nelle scale condominiali
In base a quanto previsto all'articolo 4.1.10 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente”. La stessa norma dispone inoltre che le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere, tra gli altri requisiti previsti, il corrimano su entrambi i lati. Nel caso si verifichino infortuni a causa della mancata installazione del corrimano, il condominio deve considerarsi responsabile ai fini del risarcimento dei danni conseguenti.