Condominio

Il diritto al risarcimento del danno non segue il trasferimento della proprietà del bene

di Manuela Casati e Cristiano Cominotto

Il diritto al risarcimento del danno segue il trasferimento della proprietà del bene?
L’art. 2043 c.c. stabilisce che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Sebbene la norma indichi chiaramente chi sia il soggetto obbligato, non altrettanto chiaro potrebbe risultare chi sia il titolare del diritto al risarcimento.
Si pensi ad esempio alla seguente situazione: nel caso di danno cagionato ad un bene, titolare al risarcimento dovrà essere considerato colui che era proprietario del bene danneggiato al momento dell'evento dannoso o colui che abbia acquistato il bene in epoca successiva?
Sul punto si sono recentemente espresse le Sezioni Unite con sentenza del 16/02/2016, n. 2951.
Nel caso di specie il proprietario e l'usufruttuario di un fabbricato crollato a seguito dello smottamento e della frana di una collinetta agivano contro ANAS, sostenendo che l'evento dannoso fosse stato determinato da escavazioni operate dall'ente convenuto: gli attori (cioè i danneggiati) chiedevano pertanto la condanna dell'ANAS al risarcimento dei danni provocati.
L'ente, rimasto contumace in primo grado, veniva condannato al pagamento di € 166.693,00.
Proponeva quindi appello ANAS sostenendo che gli attori, al momento del fatto dannoso, non fossero ancora titolari di un diritto reale sull'immobile crollato, e per tale ragione nessun risarcimento era loro dovuto. L'atto pubblico che avrebbe determinato il trasferimento di proprietà in capo agli attori era infatti postumo rispetto all'evento dannoso: ai tempi dello smottamento era stata redatta solo una scrittura privata, ritenuta insufficiente a determinare il trasferimento in oggetto. Proprio sulla base di tale assunto veniva accolto l'appello proposto dall'ente.
Gli attori si rivolgevano quindi alla Suprema Corte, sostenendo che il diritto al risarcimento dei danni si sarebbe in ogni caso trasferito con il passaggio della proprietà, conseguentemente, sebbene non fossero proprietari dell'immobile al momento dell'evento dannoso (essendo l'atto pubblico pustumo), doveva comunque essere riconosciuto il loro diritto al risarcimento.
Le Sezioni Unite, chiamate a prendere una posizione sul punto hanno quindi affermato due importanti principi.
Prima di tutto è da ritenersi che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetti a colui che era proprietario di quel bene al momento dell'evento dannoso: “Il diritto al risarcimento dei danni è un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16-02-2016, n.2951).
Infatti “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene non costituisce un accessorio del diritto di proprietà ma è un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Questi caratteri sono stati riconosciuti anche, sul piano processuale, al fine di risolvere il problema della individuazione del giudice competente per valore” (Cass., sez. un., 19 ottobre 2011, n. 21582).
In seconda battuta la Suprema Corte ha sottolineato come non possa invece trovare accoglimento la tesi sostenuta dalla Corte di Appello di Firenze secondo la quale il trasferimento di proprietà si sarebbe verificato solo in seguito alla redazione dell'atto pubblico.
Tale assunto contrasta infatti con il disposto dell'art. 1350 c.c., n. 1, in base al quale il contratto che trasferisce la proprietà di un bene immobile deve essere fatto per iscritto a pena di nullità, ma non necessarimente con atto pubblico, essendo sufficiente una scrittura privata (art. 1350, n. 1, cod. civ.: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”).
Proprio in virtù di quanto sancito dall'art. 1350 c.c. gli attori erano quindi da ritenersi proprietari dell'immobile già al tempo dell'evento dannoso e per tale ragione doveva trovare accoglimento la loro richiesta di risarcimento.
ALP – Assistenza Legale Premium
Avv. Cristiano Cominotto, Dott.ssa Manuela Casati

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