L'esperto rispondeCondominio

Verifiche periodiche dell’ascensore

di Raffaele Cusmai

La domanda

In occasione della verifica periodica dell'impianto di ascensore, il tecnico incaricato ha riscontrato ''un dislivello della soglia cabina, piano esterno, superiore a 3 cm”. Sebbene non abbia disposto l'interruzione del servizio, il manutentore ha inviato al condominio un preventivo per la riparazione dell'impianto ricordando le responsabiltà all'amministratore in caso di incidente. L’amministratore risponde della omessa riparazione dell’impianto? Nel caso in cui l'assemblea non approvi i lavori di riparazione, su chi grava la responsabilità in caso di incidente ?

In base all'articolo 13 del D.P.R. n. 162/99 il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'ascensore, nonché a sottoporre lo stesso ad una verifica periodica ogni due anni, effettuata da uno dei soggetti indicati dalla medesima norma.
Il soggetto che esegue la verifica periodica deve rilasciare sia al proprietario sia alla ditta incaricata della manutenzione il relativo verbale «e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza». Le operazioni di verifica periodica sono sostanzialmente finalizzate all'accertamento che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza, che i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente ed, infine, che sia stato ottemperato ad eventuali prescrizioni impartite nelle precedenti verifiche. Tali operazioni sono fatte eseguire dal soggetto, incaricato della verifica, al manutentore dell'impianto. Con riferimento al quesito esposto deve rilevarsi come in caso di esito negativo della verifica peridica l'impianto “non potrebbe”, in linea generale ed astratta, essere mantenuto in servizio. Invero, il successivo articolo 14 del D.P.R. n. 162/99 dispone che a seguito del verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. In assenza della completa disamina del verbale di verifica periodica dell'impianto in oggetto, non risulta però possibile definire con certezza se l'ascensore possa o meno continuare ad essere utilizzato, in quanto si precisa che il settimo comma dell'articolo 15 della normativa citata, dispone che il manutentore solo nel caso in cui rilevi un pericolo in atto deve fermare l'impianto fino a quando lo stesso non sia stato riparato, informandone, tempestivamente, il proprietario od il suo legale rappresentante, nonché il soggetto incaricato delle verifiche periodiche ed il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza. In linea puramente teorica quindi un eventuale difetto concretamente riscontrato, seppur presente, potrebbe “teoricamente” anche consentire l'utilizzo dell'impianto qualora non implicante malfunzionamenti ai dispositivi di sicurezza. Fermo quanto sinora precisato in merito alla possibilità o meno di continuare ad utilizzare l'ascensore in presenza della specifica anomalia riscontrata nel verbale di verifica, si rileva che la responsabilità per i beni ed i servizi comuni risulta a carico del legale rappresentante del condominio, ovvero dell'amministratore nominato dall'assemblea, il quale è tenuto ex articolo 1130 del codice civile a compiere tutti gli atti conservativi delle parti comuni dell'edificio. L'amministratore ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini. Nel caso in cui l'assemblea non approvi i lavori indicati, si ritiene quindi comunque “opportuno” che l'amministratore predisponga tutti i “necessari accorgimenti” al fine di evitare eventuali incidenti, data la sua concorrente responsabilità con il condominio per eventuali danni cagionati dai beni comuni.

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