L'esperto rispondeCondominio

Nessun «impegno» per chi dice no all'ascensore

Silvio Rezzonico

La domanda

Abito in un piccolo condominio di tre piani oltre al sottotetto. Alcuni condòmini propongono di installare l'ascensore.Quale maggioranza è necessaria per approvare la delibera? Posso non partecipare alla spesa, anche se il condominio delibera a maggioranza di eseguire l'installazione dell'ascensore?

A norma del riformato articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, i condòmini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice stesso (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno a oggetto «le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche» (tra di essi rientra anche la installazione dell’ascensore).Poiché la installazione ex novo dell’ascensore configura una innovazione gravosa, a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, i condòmini dissenzienti, che hanno espresso voto contrario in assemblea, o che, se assenti, hanno impugnato la delibera entro 30 giorni, sono esonerati dalla spesa, a condizione, però, che l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata (come nel caso dell’ascensore), oppure se, non essendo possibile l’utilizzabilità separata, la maggioranza che l’ha deliberata assuma espressamente a suo carico tutta la spesa (Cassazione, 17 aprile 1969, n. 1215).

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