Nessun «impegno» per chi dice no all'ascensore
A norma del riformato articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, i condòmini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice stesso (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno a oggetto «le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche» (tra di essi rientra anche la installazione dell’ascensore).Poiché la installazione ex novo dell’ascensore configura una innovazione gravosa, a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, i condòmini dissenzienti, che hanno espresso voto contrario in assemblea, o che, se assenti, hanno impugnato la delibera entro 30 giorni, sono esonerati dalla spesa, a condizione, però, che l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata (come nel caso dell’ascensore), oppure se, non essendo possibile l’utilizzabilità separata, la maggioranza che l’ha deliberata assuma espressamente a suo carico tutta la spesa (Cassazione, 17 aprile 1969, n. 1215).
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