Le spese relative all’androne gravano su tutti i condòmini
In base a quanto disposto dall'articolo 1123, secondo comma, del codice civile, se le spese condominiali hanno ad oggetto cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le stesse sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Nel quesito si espone che il contatore dell'energia elettrica dei negozi è situato all'interno dell'androne condominiale.
Laddove quindi si ravvisi, effettivamente, un'utilità di accesso dei proprietari dei negozi, anche tenendo in considerazione le concrete caratteristiche dei luoghi, dette spese potrebbero essere astrattamente imputate anche ai proprietari dei locali commerciali.
Laddove si ravvisi tale opportunità, e qualora non sia diversamente disposto dal regolamento di condominio, si evidenzia però che questi ultimi dovranno contribuire proporzionalmente al loro effettivo utilizzo di detto locale, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1123 c.c. e non già nella stessa misura dei proprietari degli immobili che quotidianamente usufruiscono dell'androne di accesso.
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