L'esperto rispondeCondominio

Le spese relative all’androne gravano su tutti i condòmini

di Raffaele Cusmai

La domanda

Domanda
In qualità di amministratore di uno stabile, ho stilato le nuove tabelle millesimali del condominio composto da negozi al piano terra e appartamenti ai piani superiori. Ho compilato la tabella dei millesimi relativa alle scala per la ripartizione delle spese d’uso (pulizie e luce ) escludendo dalla stessa i negozi. Un condòmino contesta questa esclusione sostenendo che poichènell’ androne ci sono i contatori dell’energia elettrica di tutte le unità immobiliari, anche i proprietari dei negozi dovrebbero partecipare alle spese.


In base a quanto disposto dall'articolo 1123, secondo comma, del codice civile, se le spese condominiali hanno ad oggetto cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le stesse sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Nel quesito si espone che il contatore dell'energia elettrica dei negozi è situato all'interno dell'androne condominiale.
Laddove quindi si ravvisi, effettivamente, un'utilità di accesso dei proprietari dei negozi, anche tenendo in considerazione le concrete caratteristiche dei luoghi, dette spese potrebbero essere astrattamente imputate anche ai proprietari dei locali commerciali.
Laddove si ravvisi tale opportunità, e qualora non sia diversamente disposto dal regolamento di condominio, si evidenzia però che questi ultimi dovranno contribuire proporzionalmente al loro effettivo utilizzo di detto locale, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1123 c.c. e non già nella stessa misura dei proprietari degli immobili che quotidianamente usufruiscono dell'androne di accesso.

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