Uffici in supercondominio e deleghe “perpetue”
Da L'Esperto Risponde
Il supercondominio, figura di origine giurisprudenziale, viene ad essere disciplinato di recente dall'art. 2 della legge n. 220 del 2012 che introduce l'art. 1117 bis c.c. nel quadro della disciplina del condominio negli edifici.
La nuova normativa, in vigore dal 17 giugno 2013, non definisce ancora il supercondominio, ma descrive le tipologie strutturali in cui può articolarsi tale istituto, e individua la disciplina ad esso applicabile.
L'art. 1117 bis c.c., infatti, sotto il primo profilo, individua i casi tipici di “più unità immobiliari o più edifici, ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici che abbiano parti in comune ai sensi dell'art. 1117 c.c.”, mentre, sul versante della disciplina di riferimento, viene disposta l'applicazione delle disposizioni relative al condominio negli edifici in quanto compatibili con il nuovo istituto, salvo la previsione di speciali indicazioni di legge relative a singoli istituti del condominio complesso, come avviene in materia di assemblea ai sensi del novellato art. 67 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
Tra gli organi fondamentali di tale figura, il codice individua l'assemblea e l'amministratore.
Non vengono invece espressamente contemplati ne il presidente del consiglio supercondominiale tantomeno il vicepresidente.
Pertanto, atteso che il vicepresidente non è un organo contemplato da nessuna norma del nostro ordinamento, ma un organo meramente eventuale senza attribuzione di specifici poteri, la delibera assembleare con la quale sono state delegate “a tempo indeterminato” allo stesso le decisioni su futuri lavori riguardanti gli uffici supercondominiali, per legge spettanti all'assemblea, deve ritenersi nulla, e quindi impugnabile.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5