L'esperto rispondeCondominio

Rimborso spese per la dichiarazione di voto messa a verbale

di Rezzonico Silvio

La domanda


Domando se sia lecito esigere dal condòmino, a favore del condominio, una sorta di “rimborso spese” se costui, nell'esprimere il proprio voto di dissenso su un punto all'o.d.g., chieda– durante il suo intervento in assemblea – che la propria dichiarazione di voto venga integralmente allegata al relativo verbale, anziché essere sintetizzata nel testo da spedire ai Condomini.
In sostanza: l'assemblea può, ad esempio su proposta dell'amministratore condominiale, deliberare in merito a quanto sopra e pre-determinare, con regola generale integrativa del vigente regolamento assembleare, “il giusto prezzo fra carta, fotocopiatrice, spedizione del documento” da far pagare, a ciascun condomino, ogni qual volta egli voglia far unire al verbale detta dichiarazione di voto ?
Se la delibera è lecita, che maggioranza serve? Nel supercondominio con oltre 60 partecipanti, è all'assemblea plenaria che spetta di decidere?

Da L'Esperto Risponde

Né il presidente, né gli altri condomini, possono impedire al condomino di intervenire nella discussione (Cass. 11/05/1984, n° 2893).
Secondo quest'ultima pronuncia, “avendo il condomino il diritto di illustrare in assemblea le ragioni per cui ritiene di approvare o meno la proposta di delibera contenuta nell'ordine del giorno, l'impedimento o la menomazione dell'esercizio di tale potere integra una delle ipotesi di deliberazione contraria alla legge e come tale impugnabile ex art. 1137, comma 1, c.c.”.

Quanto alle modalità dell'intervento: salva diversa disposizione del regolamento condominiale, nessuno può impedire all'interessato di allegare documenti al proprio intervento.

Ove si volesse modificare il regolamento, la relativa modifica deve essere approvata a norma dell'art. 1136, quarto comma, c.c. (maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi), sempreché non leda i diritti individuali del condomino, per esempio addebitando a quest'ultimo le spese delle fotocopie e delle spedizioni postali del documento, che devono essere ripartite tra tutti i condomini. A nostro giudizio, la modifica del regolamento, se lesiva dei diritti individuali del condomino, deve essere approvata con l'unanimità di tutti i condomini.

Il principio vale anche per le assemblee supercondominiali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©