L'esperto rispondeCondominio

Quando viene ceduto il 20% delle unità in nuda proprietà

di Rezzonico Silvio

La domanda

Un venditore ha venduto in un condominio la nuda proprietà di unità immobiliari in percentuale totale maggiore del 20% sia come numero che come millesimi, riservandosi l'usufrutto totale (a tempo, fino al 2021) e con effetti giuridici immediati ed economici dalla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.
Negli atti di vendita si è assunto l'onere di tutte le spese di qualsiasi natura (ordinarie, straordinarie, derivanti dalla natura condominiale, anche fiscali etc) fino alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, ricevendo la delega a partecipare alle assemblee, con diritto di voto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 67 del codice civile. Per la doppia eccedenza del 20% altri condomini possono contestare la validità delle assemblee e relative delibere, in particolare per quanto concerne le spese di straordinaria manutenzione, di pertinenza del nudo proprietario, ma in questo caso sostenute contrattualmente dall'usufruttuario?

Da L'Esperto Risponde

Il mandato permanente a partecipare con diritto di voto a tutte le assemblee - fino alla consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà - può ritenersi ammissibile solo se limitato agli atti di ordinaria amministrazione, a norma dell'art. 1708 che recita: “il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.
Peraltro, l'art. 67, primo comma, disposizioni di attuazione c.c. - per il quale “ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” - non è derogabile neanche da un regolamento contrattuale, come risulta dall'art. 72 disposizioni di attuazione c.c., secondo cui i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 c.c.
Le delibere assembleari, che non si attengano a tali principi, possono essere impugnate ex art. 1137 C.C.

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