Opposizione alla costituzione di mini condominio
Da L'Esperto Risponde
Per giurisprudenza più che consolidata, la disciplina del condominio è applicabile anche se le unità immobiliari che presentano parti comuni sono soltanto due. Se i condomini sono più di otto, poi, ciascuno può pretendere la nomina di un amministratore e, ove l'assemblea non vi provveda, può ricorrere all'autorità giudiziaria affinché provveda alla nomina (art. 1129 Codice civile). Se i condomini sono otto o meno di otto - come nel caso esposto dal lettore - nulla impedisce loro di nominare un amministratore, con le ordinarie maggioranze prescritte a tal fine dalla disciplina del condominio. L'eventuale minoranza dissenziente, che si è opposta alla nomina di un amministratore, non può “escludersi” o separare le proprie sorti da quelle delle degli altri condomini.
Per completezza, bisogna rilevare che quando un amministratore non sia stato nominato, resta in ogni caso applicabile la disciplina del condominio: ciascun condomino potrà convocare l'assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria (art. 66 disp. att.); ripartizione delle spese, innovazioni, responsabilità patrimoniale etc. seguiranno sempre la disciplina del condominio.
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