L'esperto rispondeCondominio

Obbligo di nomina di presidente e segretario

di Paola Pontanari

La domanda

Il regolamento contrattuale di condominio recita testualmente “L'assemblea nomina tra gli intervenuti un presidente e un segretario....”. In considerazione di quanto sopra, le due figure sono indispensabili?
La disposizione del citato regolamento è legittima?

Da L'Esperto Risponde

L'assemblea di condominio è l'organo di autogoverno dei condomini e serve ad amministrare i servizi e le cose comuni.

Fatta questa breve ma doverosa premessa, la prima decisione che deve prendere l'assemblea condominiale riunita è, per prassi, la nomina di un presidente e di un segretario, due figure non previste da alcuna norma – ma nel Suo caso, previsto dal regolamento contrattuale - ma estremamente utili per il corretto funzionamento dell'assemblea stessa. Si ritiene comunemente che per la nomina del presidente e del segretario sia sufficiente il voto della maggioranza semplice degli intervenuti (ossia la metà più uno dei votanti), prescindendo dai millesimi, dato che non è una di quelle decisioni “formali” previste dalla legge (art. 1136 c.c.).

Compito del presidente dell'assemblea è quello di constatare che siano stati convocati tutti i condomini, che siano raggiunti i quorum previsti, che le deleghe siano valide e in generale dovrebbe gestire gli aspetti procedurali della riunione. Il segretario, invece, ha il compito di redige il verbale dell'assemblea con la massima cura possibile, in quanto dalla mancata o inesatta verbalizzazione potrebbero sorgere spiacevoli conseguenze. Si ricordi, altresì, che l'amministratore non è obbligato a partecipare all'assemblea ma è preferibile che lo faccia, in quanto egli è in grado di fornire tutte le delucidazioni e i chiarimenti relativi al rendiconto e alle varie questioni condominiali.

Da quanto appena esposto, emerge che qualora il regolamento condominiale non disponga alcunché – e nel Suo caso prevede solo “la nomina del presidente e del segretario tra gli intervenuti per far funzionare l'assemblea”, senza impedire all'amministratore di ricoprire l'una o l'altra carica - l'amministratore di condominio può ricoprire la carica di presidente e/o segretario dell'assemblea condominiale (anche se è preferibile che le due cariche siano ricoperte dai condomini). Al riguardo, infatti, si precisi che è nulla la delibera adottata da un'assemblea condominiale nella quale le funzioni di segretario e/o di presidente siano state affidate all'amministratore, in violazione delle norme del regolamento condominiale sulla validità della costituzione dell'assemblea stessa (Tribunale Bologna 12.03.1997).

Pertanto, appare pacifico ritenere che “l'assemblea non può essere dichiarata nulla o annullabile per vizio di procedura”.

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