Impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare
Da L'Esperto Risponde
Conformemente ad una giurisprudenza consolidata, l'art. 1118, ultimo comma, c.c., stabilisce che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
La disposizione richiamata - nel mentre riconosce il diritto individuale del condomino di distaccarsi dall'impianto centralizzato – assoggetta la legittimità del distacco alle condizioni che non si producano notevoli squilibri nel funzionamento dell'impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini (e ora anche alla condizione che l'impianto autonomo scarichi i fumi a tetto).
Poiché il distacco, a seguito dell'installazione di un impianto parziale a pavimento, non consente la contabilizzazione dei consumi mediante il contacalorie e altera il funzionamento dell'impianto centralizzato, riteniamo che il comportamento del condomino possa ritenersi illegittimo. E dunque, salva diversa delibera assembleare, il condominio può chiedere - al condomino che si è distaccato - il pagamento per intero delle spese dovute e, ove ne esistano i presupposti, il ripristino della situazione di fatto preesistente.
Tanto più che, per l'art. 1122 c.c., il condomino non può eseguire nella sua proprietà opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza, al decoro architettonico dell'edificio e impedisca il pari godimento dell'impianto centralizzato, da parte di tutti i condomini. E tanto più che il condomino che si è distaccato, era tenuto a dare preventiva notizia del suo intervento all'amministratore (art. 1122, ultimo comma, c.c.).