L'esperto rispondeCondominio

Distacco dal riscaldamento e caldaia a parete

di Pontanari Paola

La domanda

Mi vorrei distaccare dal riscaldamento centralizzato, ad oggi spento perché non a norma, inoltre il condominio non riesce da 2 anni a deliberare la sostituzione (da gasolio a gas) poiché le riunioni di condominio vanno SEMPRE deserte.
Ciò detto, avrei bisogno di un consiglio. Allora ho già in casa uno scaldabagno a camera stagna della Junkers con scarico a parete. Ora, non riesco a capire se, per legge, avendo già uno “scarico a parete” precedente alla legge, devo mettere OBBLIGATORIAMENTE uno “caldaia a condensazione” o una “caldaia a camera stagna”.
Inoltre se un giorno il condominio deliberasse la sostituzione della caldaia, sarei costretto a partecipare a tale spesa? oppure non essendo più comproprietario ne sarei esentato?

Da L'Esperto Risponde

Preliminarmente, la Suprema Corte con la sentenza n. 7182/2012 ha precisato che “in caso di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, se i condomini installano una nuova caldaia dimensionata solo alle loro esigenze, coloro che si sono distaccati sono esclusi dalla comproprietà e, di conseguenza, anche dalle spese per l'installazione e la successiva manutenzione”. Infatti, sia per consolidato orientamento giurisprudenziale che a seguito della riforma del condominio, si è stabilito che il singolo condomino possa legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini. Il distacco è consentito se non incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, né determini squilibri termici o aggravi di spese, che devono essere certificati caso per caso, per i condomini che continuano a servirsi dell'impianto. Il condomino che si è distaccato è esonerato dai costi per l'uso del riscaldamento centralizzato, ma resta obbligato a pagare le spese di conservazione dell'impianto. Questo perché non perde la proprietà dell'impianto, ma si limita a non usufruire più del servizio. Tuttavia, nel caso in cui si debba sostituire la caldaia – come nel caso da Lei specificato – e i condomini hanno deliberato la sostituzione della caldaia dimensionandola per il solo numero di appartamenti allacciati all'impianto centralizzato di riscaldamento, coloro che si erano distaccati vengono esonerati non solo dalle spese di esercizio, ma anche da quelle straordinarie e di conservazione dell'impianto termico, in quanto non più titolari di alcun diritto di comproprietà. In caso contrario, i condomini che si sono distaccati, dovranno comunque partecipare alle spese di sostituzione.
Inoltre, per quel che riguarda lo scarico a parete della “caldaia a camera stagna”, Le preciso che l'art. 5, comma 9, del DPR 412/93 così come integrato dal DPR 551/99 è stato sostituito a far data dal 31.08.2013 dal contenuto dell'art. 17-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 così come modificato dalla Legge 90/2013 ed aggiornato a far data dal 18.07.2014 dal D.lgs. 102/2014.
Il nuovo testo di tale disposto normativo diviene dunque il seguente: art. 9. “Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”.
Tuttavia, secondo quanto disposto dall'art. 9-bis “è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; [omissis]. Il successivo art. 9-ter prevede che “per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 (90 + 2 log Pn).
Pertanto, dal combinato disposto delle summenzionate norme emerge che se la sua caldaia a “camera stagna” con scarico a parete è stata installata prima del 31.08.2013 e il rendimento è superiore a “90 + 2 log Pn”, non dovrà cambiarla.
Tuttavia, è bene ricordare che anche nelle summenzionate deroghe previste, i terminali di scarico vanno posizionati in conformità alla UNI 7129 che è estremamente restrittiva e dispone delle distanze a tutela di una prima minima sicurezza.

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