Causa persa dall'amministratore e onorari legali fatturati al condominio
Se abbiamo ben compreso, il giudizio è intercorso tra alcuni condomini e l'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio e non in proprio. E, dunque, se la citazione in giudizio aveva un contenuto esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore, l'amministratore era tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini, a norma dell'art. 1131, terzo comma, c.c., pena la revoca dall'incarico e il risarcimento danni (art. 1129, settimo comma, c.c.).
Ciò a parte, l'amministratore avrebbe comunque dovuto munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea a resistere a giudizio. Ed infatti, secondo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 06.08.2010, n° 18381, “l'amministratore del condominio potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri ai sensi dell'art. 1131, commi due e tre, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve in tali ipotesi ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Sempre a condizione che la sentenza abbia riguardato il condominio e non l'amministratore in proprio, la condanna alle spese non poteva che essere a carico del condominio sicché si renderà necessario opporsi alla richiesta di pagamento delle competenze al legale dell'amministratore e proporre appello alla sentenza, stante la inammissibilità della costituzione in giudizio – con insussistenza della legittimazione passiva del condominio - non autorizzato da una previa delibera assembleare o da una ratifica successiva.
E' comunque fatto salvo il diritto del condominio di revocare l'amministratore e di chiedere il risarcimento dei danni.
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