L'esperto rispondeCondominio

Carrozzina del disabile parcheggiata in cortile

di Riccio Edoardo

La domanda

Utilizzo di parti comuni del condominio da parte di conduttore-invalido. Un inquilino, con difficoltà di deambulazione, si è dotato di mezzo di trasporto elettrico a quattro ruote.
Lo sta parcheggiando senza autorizzazione nell'androne del palazzo davanti alle cassette delle lettere, rendendo difficoltosi l'ingresso e il prelievo della posta. Si è pure preso la libertà di far intervenire, senza preavviso e autorizzazione preventiva operai del comune per rendere più agevole e sicuro il proprio accesso con il mezzo dalla pubblica via, i quali hanno dotato l'ingresso di griglia per acque meteoriche, di nuovo piano inclinato e sulla destra, in prossimità di scalinata, di parapetto, ancorandolo al palazzo.
Si è alla ricerca di modalità per una soluzione bonaria del problema.

Da L'Esperto Risponde

La Legge 9 gennaio 1989 n. 13, prevede che nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, i portatori di handicap possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages. Occorre pertanto verificare nello specifico se le opere realizzate sono conformi al dettato normativo, considerando che sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Oltre a quanto sopra previsto, resta comunque facoltà del singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1102 codice civile, di servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.

Trattandosi di materia molto delicata, appare opportuno richiamare il principio posto a fondamento della sentenza della Cassazione 14 febbraio 2012, n. 2156, in base al quale, a fronte del conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto, praticamente impossibilitati, in considerazione del loro stato fisico, a raggiungere la propria abitazione a piedi, e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio si sarebbe risolto non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune, ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, è legittima l'adozione di una soluzione palesemente equilibrata e conforme ai principi costituzionali della tutela della salute (articolo 32 Costituzione) e della funzione sociale della proprietà (articolo 42 Costituzione), rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica, al riguardo riconoscendo la facoltà agli stessi di apportare, a proprie spese, una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.

Per quanto attiene la carrozzina a motore, richiamerei per analogia la sentenza della Cassazione del 21-01-2009, n. 1547, secondo la quale è ammissibile per i condomini parcheggiare temporaneamente auto, moto e biciclette nello spazio comune, se il regolamento condominiale non lo preclude esplicitamente. Nel silenzio del regolamento, il limite al godimento della cosa comune si identifica con riferimento alla destinazione attuale della cosa, desunto dall'uso fattone in concreto dai compartecipi. Riterrei però contrario all'articolo 1102 codice civile il fatto che il “parcheggio” renda difficoltoso l'accesso alle cassette delle lettere ed al transito anche pedonale.

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