Appartamenti in comproprietà e obbligo di amministratore
Da L'Esperto Risponde
A norma dell'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, designato dai comproprietari interessati e in mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il principio sta a significare – a parte l'obbligo di convocare in assemblea tutti i comproprietari, a norma dell'art. 1105 c.c. – che ai fini della nomina obbligatoria dell'amministratore quando i condomini sono più di otto, i comproprietari di una unità in condominio devono considerarsi come un proprietario unico.
L'assemblea non ha alcun obbligo, nella specie, di nominare i consiglieri, posto che per l'art. 1130-bis, ultimo comma, c.c., l'assemblea può nominare un consiglio di condominio, composto da almeno tre condomini, solo negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
Come per il passato, in mancanza dell'amministratore, le ritenute d'acconto devono essere effettuate da uno qualunque dei condomini. Quest'ultimo, utilizzando il codice fiscale del condominio, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, effettuare i relativi versamenti e presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta con gli F24 (Min. Finanze 204/E/2000).