L'esperto rispondeCondominio

Appartamenti in comproprietà e obbligo di amministratore

di Rezzonico Silvio

La domanda

Il nostro condominio è composto di otto appartamenti dei quali sei appartengono a sei condomini proprietari al 100%, mentre per gli altri due, la proprietà è al 50% di due copie di coniugi. Nel caso di specie, per la legge sulla riforma del condominio n° 220 del 11 dicembre 2012 sono d'obbligo l'amministratore e due consiglieri o si può farne a meno? Inoltre sempre per il caso succitato, gli f/24 inerenti i versamenti delle ritenute di acconto devono essere firmati sempre dallo stesso condomino nella veste di sostituto di imposto?

Da L'Esperto Risponde

A norma dell'art. 67, secondo comma, disp. att. c.c., qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, designato dai comproprietari interessati e in mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il principio sta a significare – a parte l'obbligo di convocare in assemblea tutti i comproprietari, a norma dell'art. 1105 c.c. – che ai fini della nomina obbligatoria dell'amministratore quando i condomini sono più di otto, i comproprietari di una unità in condominio devono considerarsi come un proprietario unico.
L'assemblea non ha alcun obbligo, nella specie, di nominare i consiglieri, posto che per l'art. 1130-bis, ultimo comma, c.c., l'assemblea può nominare un consiglio di condominio, composto da almeno tre condomini, solo negli edifici di almeno dodici unità immobiliari.
Come per il passato, in mancanza dell'amministratore, le ritenute d'acconto devono essere effettuate da uno qualunque dei condomini. Quest'ultimo, utilizzando il codice fiscale del condominio, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, effettuare i relativi versamenti e presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta con gli F24 (Min. Finanze 204/E/2000).

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