Alberi pericolosi nel terreno confinante
Da L'Esperto Risponde
In materia di spese processuali nel nostro ordinamento giuridico vige il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, ossia la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa. Questo principio è sancito dall'art. 91 cod. proc. civ.
Tuttavia, l'art. 92, 2° comma, cod. proc. civ. prevede la possibilità per il giudice di “compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando vi è assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In questi casi si ha la compensazione totale o parziale delle spese. Precisamente, compensazione totale vuol dire che tutte le spese restano a carico delle parti. Invece, compensazione parziale significa che una parte viene condannata ad un rimborso parziale delle spese sostenute dall'altra parte.
Pertanto, da quanto appena esposto, benché il processo si sia “concluso favorevolmente per il Vostro Condominio”, è pacifico ritenere che il Giudice di primo grado abbia compensato (parzialmente o per intero) le relative spese legali, sicché queste ultime dovranno rimanere a carico del condominio.
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