L'esperto rispondeCondominio

Alberi pericolosi nel terreno confinante

di Paola Pontanari

La domanda

Il proprietario di un'area privata di un condominio confinante in passato ha messo a dimora 3 alberi di conifere, che nel tempo però hanno raggiunto un'altezza pari a quella del nostro stabile condominiale, fino a toccare la grondaia del nostro tetto nelle giornate di vento. Il nostro condominio è stato costretto a dare incarico ad uno studio legale di promuovere un ricorso per danno temuto nei confronti del proprietario dell'area dove sono presenti i 3 alberi. Tale ricorso si è concluso favorevolmente per il nostro condominio ma ha comportato l'onere delle spese legali. Domanda: le spese legali sostenute dal nostro condominio devono rimanere a carico del condominio o quest'ultimo può rivalersi addebitandole al nostro condòmino proprietario dell'area confinante con quella attigua dell'altro condominio dove si trovavano gli alberi, in quanto ritenuto responsabile dell'accaduto per aver tollerato negli anni la presenza dei 3 alberi in posizione illegittima ai sensi dell'articolo 892 c.c.?

Da L'Esperto Risponde

In materia di spese processuali nel nostro ordinamento giuridico vige il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza, ossia la parte sconfitta nel giudizio sopporta le spese che ha sostenuto e rimborsa quelle sostenute dalla parte vittoriosa. Questo principio è sancito dall'art. 91 cod. proc. civ.

Tuttavia, l'art. 92, 2° comma, cod. proc. civ. prevede la possibilità per il giudice di “compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o quando vi è assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. In questi casi si ha la compensazione totale o parziale delle spese. Precisamente, compensazione totale vuol dire che tutte le spese restano a carico delle parti. Invece, compensazione parziale significa che una parte viene condannata ad un rimborso parziale delle spese sostenute dall'altra parte.
Pertanto, da quanto appena esposto, benché il processo si sia “concluso favorevolmente per il Vostro Condominio”, è pacifico ritenere che il Giudice di primo grado abbia compensato (parzialmente o per intero) le relative spese legali, sicché queste ultime dovranno rimanere a carico del condominio.

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