Condominio

La procura alle liti rilasciata dall'amministratore attribuisce al difensore la libertà di agire

di Paolo Accoti


La procura alle liti rilasciata dall'amministratore attribuisce al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto «latente o inconsapevole» insorto tra le sezioni semplici della Corte di Cassazione, con la sentenza 4909/2016 premettono come i poteri del difensore derivano in via diretta e immediata dalla legge, pertanto, la procura è strumento idoneo solo a palesare la rappresentanza processuale dell'avvocato e, semmai, a limitarne l'anzidetta rappresentanza giudiziale sulla scorta del contenuto della medesima procura.
Ciò posto, enunciano il principio per cui la procura, ove risulti rilasciata in termini ampi e comprensivi «con ogni facoltà», sulla scorta dell'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale vigente, la stessa deve ritenersi idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita.
In tale contesto di ampia procura, la stessa abilita l'avvocato anche ad esperire l'azione di garanzia c.d. impropria, in considerazione del fatto che detta azione è mirata a preservare la parte convenuta – mediante la chiamata in causa di un terzo ritenuto responsabile – ed a tenerla indenne da quanto risulti eventualmente obbligata a pagare o prestare in favore dell'attore.
Detto risolutivo assioma è stato espresso nell'ambito di un giudizio che vedeva un condomino opporsi all'ingiunzione di pagamento chiesta e ottenuta dal Condominio istante, per il pagamento della quota di pertinenza, relativa ad alcuni lavori di manutenzione effettuati dalla ditta appaltatrice.
Nel contestare la pretesa creditoria, il condomino avanzava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento, a cagione di alcune infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto oggetto di intervento manutentivo, per la condotta negligente tenuta dalla società appaltatrice nell'esecuzione dei lavori.
In dipendenza di ciò, Il Condominio, costituendosi, chiedeva in primis il rigetto dell'opposizione con, la conseguente, conferma del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, instava per la chiamata in causa del terzo - la società appaltatrice i lavori - per essere manlevata da ogni pretesa diretta nei confronti dello stesso e, quindi, tenuta indenne dalle somme che lo stesso Condominio sarebbe stato eventualmente obbligato a pagare in favore dell'opponente.
Instauratosi correttamente il contradditorio, Il Tribunale di Trieste accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria del condomino e condannava la società appaltatrice al risarcimento del danno allo stesso prodotto, in ragione della domanda di manleva avanzata dal Condominio appaltante.
Sul gravame interposto dalla società appaltatrice, la Corte d'Appello di Trieste, respingeva l'appello e confermava la decisione di primo grado di talché, l'anzidetta società, ricorreva in cassazione affidando il ricorso a quattro motivi di diritto, tra cui la: “violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 82, 83, 84, 164, 167 e 269 c.p.c., e art. 1130 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte di merito disatteso la sollevata eccezione d'inammissibilità della chiamata in causa della società appaltatrice, per difetto di procura in capo al difensore del Condominio opposto.
Ed invero, sostiene la ricorrente, la procura alle liti, rilasciata al difensore a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, non lo abilitava a spiegare la chiamata in causa del terzo, e che tale mancanza di rappresentanza era deducibile dalla parte, ma anche rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Con ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2014, la II Sezione civile della Suprema Corte, dava atto del latente ovvero involontario contrasto insorto sul punto, sulla scorta delle opposte decisioni assunte dalle diverse sezioni della medesima Corte.
La seconda sezione rimettente ritiene, comunque, fondata l'eccepita mancanza di rappresentanza del difensore sulla scorta del fatto che: “poiché la facoltà di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria deve essere conferita espressamente al difensore nella procura stessa o nel contesto dell'atto cui essa accede (v., per tutte, Cass. 29 settembre 2009 n. 20825), sicché non può ritenersi compresa nella generica attribuzione di “ogni facoltà” nel mandato a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo; resta pertanto da verificare se alla censura in esame la sentenza impugnata possa comunque resistere, sul fondamento dell'altra ratio decidendi su cui è basata: la preclusione dell'eccezione relativa al difetto di procura, in quanto formulata tardivamente”.
Le Sezioni Unite, tuttavia, sono di contrario avviso e, pertanto, ritengono che il ricorso deve essere rigettato nei termini che seguono.
Ed invero la Corte territoriale ha rilevato come nella procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo dal Condominio, al difensore dello stesso viene conferita “... ogni facoltà”, pertanto, in disparte la tardività dell'eccezione relativa al difetto di rappresentanza in capo al difensore del Condominio, siccome sollevata solo nella comparsa conclusionale di primo grado e, quindi, con l'accettazione del contraddittorio fino al quel momento incardinatosi, la locuzione utilizzata nella procura alle liti manifesta la volontà di rilasciare ampio ius postulandi al nominato difensore, di talché lo stesso ha facoltà anche di avanzare ogni azione, anche quella relativa alla chiamata in causa del terzo.
Le Sezioni Unite ricordano come: “la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale ( art. 83, 2° co., c.p.c. ), e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere ( art. 84 c.p.c.)”.
Richiamano vieppiù il proprio precedente per cui: “queste Sezioni Unite posto quindi in rilievo che, come «efficacemente sottolineato» anche in dottrina, i poteri processuali risultano al difensore attribuiti direttamente dalla legge, con la procura la parte realizzando «semplicemente una scelta ed una designazione», e non anche un'«attribuzione di poteri», al cui riguardo la volontà della parte è pertanto «irrilevante», potendo assumere invero rilievo esclusivamente al fine della eventuale limitazione dei «poteri del procuratore derivanti dalla legge» (v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510. E già Cass., 13/7/1972, n. 2373 )”, e ritengono di dare seguito a quell'indirizzo giurisprudenziale per cui: “pur in presenza di una procura ad litem di contenuto scarno e generico, si è ritenuto spettare al difensore, che gode di discrezionalità tecnica ( salva la responsabilità verso il mandante per l'eventuale inosservanza delle istruzioni ), di: impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato ( v. Cass., 7/1/1984, n. 99; Cass., 20/6/1978, n. 3033 ); proporre tutte le domande comunque ricollegabili all'oggetto originario ( v. Cass., 26/7/2005, n. 15619; Cass., 7/4/2000, n. 4356; Cass., 7/2/1995, n. 1393; Cass., 30/10/1981, n. 5736; Cass., 26/3/1979, n. 1745; Cass., 8/1/1977, n. 52; Cass., 13/10/1975, n. 3284 ); fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato (v. Cass., 13/0/1972, n. 2373)”.
Ciò posto, si evidenza come il difensore ha il potere di stabilire la condotta processuale da tenere in relazione agli sviluppi della causa, mantenendo sempre come riferimento l'interesse del proprio assistito; pertanto, lo stesso ha il potere di porre in essere tutti gli atti processuali che lo stesso ritiene conformi all'anzidetto interesse, con l'unico limite rappresentato dal divieto di disposizione del diritto in contesa, di talché, dal novero degli atti consentiti, devono ritenersi esclusi quelli che comportano: transazione, confessione, rinuncia all'azione o all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, rinunzia agli atti del giudizio, salvo specifico idoneo mandato.
Con riferimento al caso specifico, le Sezioni Unite ricordano che: “in ordine alla chiamata di un terzo in causa, con particolare riferimento al rapporto di garanzia si è nella giurisprudenza di legittimità generalmente ritenuto il difensore del convenuto abilitato dalla procura conferita per resistere alla domanda attrice a chiamare in causa un terzo in garanzia c.d. propria (che si ha quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande: v. Cass., 16/4/2014, n. 8898; Cass., 29/07/2009, n. 17688; Cass., 24/01/2007, n. 1515), onde sollevare il proprio assistito dall'eventuale soccombenza nei confronti dell'attore (v. Cass., 31/3/2000, n. 3928; Cass., 29/1/1991, n. 877; Cass., 14/4/1984, n. 2415), o comunque per esigenze difensive (v. Cass., 17/5/1986, n. 3274)”, si è, tuttavia, ritenuto che nel caso di chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria - ravvisabile quando l'inadempimento che si vuole accollare in capo al terzo dipenda da un titolo diverso da quello dedotto nella domanda principale ovvero allo stesso connesso in via occasionale o di fatto - parte della giurisprudenza reputa che sia necessaria una esplicita, quand'anche successiva, procura in tal senso.
Le Sezioni Unite, però, sulla scorta della ricordata circostanza per cui i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, fatta salva l'eventuale esplicita limitazione della procura manifestata dall'effettiva volontà della parte che la rilascia: “deve correttamente trarsene, quale ulteriore corollario, che la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi (<<con ogni facoltà>>), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale ( artt. 24 e 111 Cost. ) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita”.
Pertanto, anche l'azione di garanzia c.d. impropria, siccome diretta a tutelare l'interesse della parte con la chiamata in giudizio di un terzo che tenga indenne la stessa dall'eventuale condanna, rientra a pieno titolo nella procura alle liti rilasciata negli ampi termini connessi e consentiti dalla locuzione <<con ogni facoltà>>, contenuta nel mandato alle liti rilasciato sull'atto giudiziario redatto dall'avvocato all'uopo designato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©