Condominio

Il quesito:urgenze, risponde l'amministratore

Silvio Rezzonico

L’articolo 1130, n. 10, del Codice civile deve ritenersi inderogabile (articolo 1138), sicché il rendiconto annuale della gestione deve essere predisposto dall’amministratore, con convocazione dell’assemblea per l’approvazione, entro 180 giorni. E, dunque, il maggior termine previsto dal regolamento condominiale deve ritenersi sostituito dalla disposizione imperativa di cui al richiamato articolo 1130 del Codice civile.A norma dell’articolo 1129, decimo comma, Codice civile, l’incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per un'uguale durata, con la conseguenza che, scaduto l’anno senza che l’assemblea abbia deliberato il diniego di rinnovo per il secondo anno, l’amministratore rimane in carica a tutti gli effetti – e non per la sola gestione urgente – e può assumere impegni di spesa verso terzi, facendo per esempio eseguire controlli sulla messa a terra, sui garage e quant’altro, particolarmente ove la spesa sia stata approvata nel preventivo annuale o sia comunque autorizzato dalla assemblea.Anche se in ipotesi fosse cessato per scadenza dell’anno di durata della carica, l’amministratore è in ogni caso tenuto ad eseguire le attività urgenti tra le quali possono rientrare anche i lavori di cui parla il lettore - al fine di evitare pregiudizio agli interessi comuni - senza diritto ad ulteriori compensi (articolo 1129, comma ottavo, del Codice civile).

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