Condominio

Raccolta rifiuti, le difficoltà delle aziende non devono scaricarsi sugli amministratori

di Luigi A. Ciannilli (presidente Confai)

Si intensificano le richieste di coinvolgimento e responsabilizzazione degli Amministratori di condomini da parte delle aziende preposte alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani negli edifici condominiali.
Premesso che un amministratore di condominio non ha alcuna autorità, né responsabilità diretta in un rapporto di servizio tra il cliente e l'azienda erogatrice come, per esempio, avviene con la stipula di contratti di gas, acqua e luce per l'abitazione privata, non si comprende a che titolo, lo stesso amministratore, possa intervenire e dare disposizioni a soggetti privati, per soluzioni che sono di esclusivo interesse e convenienza delle aziende erogatrici del servizio. Disposizioni non contemplate nè dal Codice civile, nè dalle modifiche apportate in materia condominiale dalla legge 220/2012, in quanto le stesse non attengo alle “parti e aree comuni” di un edificio condominiale, a cui, invece e in modo esclusivo, è diretta la funzione dell'amministratore.
A ciò si aggiunga, a titolo d'esempio, che se un gruppo di famiglie fosse anche d'accordo nell'adottare un diverso modo di procedere alla raccolta e trasporto dei contenitori ad uso condominiale su aree pubbliche, per consentire il prelievo da parte dell'azienda che svolge il servizio, non è dato per scontato che altre famiglie, residenti nella stessa o in altre scale dello stesso stabile, condividano e accettino la soluzione proposta.
Pertanto, mentre nel rispetto delle norme che regolano la vita “condominiale” – se i condòmini che non sono d'accordo all'uso o instaurazione di un “bene o servizio comune” rispecchiano la minoranza rispetto a quanto prevedono le disposizioni e/o i regolamenti condominiali, essi sono “obbligati” a condividere e accettare le decisioni della maggioranza, nel caso in questione, non può assolutamente essere applicato il medesimo principio né, tanto meno, può essere imposto, o dall'Amministratore o da un regolamento aziendale o comunale, estranei al condominio e per propria esclusiva convenienza di servizio.
Possiamo comprendere le difficoltà che incontrano le aziende a coordinare, contemporaneamente, in una metodologia comune più nuclei familiari, ma tali difficoltà non possono essere scaricate sugli amministratori. Molte di queste aziende nel concepire e formulare delle regole per espletare il servizio, hanno tenuto in esclusiva considerazione le esigenze delle aziende stesse, trascurando, o sottovalutando, totalmente, quelle dei clienti. Infatti quelle aziende che hanno impostato il servizio mirando al minor disagio e difficoltà per questi ultimi (soprattutto se persone anziane e sole) e a un maggior abbattimento di costi gestionali nella fase di raccolta, più altri considerevoli vantaggi per la comunità e l'Ente locale di riferimento, hanno previsto delle isole ecologiche, con contenitori separati per tipologia di rifiuti, di cui i clienti, preventivamente muniti di un badge identificativo e di sacchi per la raccolta riportanti lo stesso codice del badge, si possono servire facendo registrare giorno, ora e tipologia del rifiuto prodotto. Cosa assolutamente impossibile da ottenere con la raccolta porta a porta e l'utilizzo di sacchi di contenimento anonimi. Inoltre, nel secondo caso, non solo si è in grado di verificare quanto e che tipo di rifiuto è stato realmente prodotto in un determinato arco temporale da ogni nucleo familiare, ma si può facilmente ricavare anche un trend sui consumi del territorio in cui si opera, ponendo di conseguenza gli Enti locali di riferimento in condizione di disporre di dati utilissimi ed immediati per fotografare lo stato del territorio per valutazioni finalizzate alle scelte e alla programmazione economica del territorio medesimo.

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