Condominio

Controlli a tutto campo per il revisore condominiale

di Mauro Cardia

Il Revisore, risulta essere una delle più interessanti innovazioni apportate dalla nuova disciplina in materia condominiale, la quale interessa soprattutto la contabilità condominiale. Questa norma è passata in sordina, ma indubbiamente ha messo a disposizione dei condòmini e dell'amministratore, un valido strumento di controllo e di monitoraggio, che prima non esisteva. Nello specifico, nell'art. 11 della legge n. 220/12, è stato inserito l'art. 1130-bis C.C., relativo al Rendiconto condominiale. Per chiarezza, si riporta lo stralcio dell'articolo in esame. Si tratta dell'art. 1130-bis. - (Rendiconto condominiale) – “L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento e per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà”.
Come si nota, la funzione del revisore, è finalizzata ad un controllo contabile, ma tale mandato va allargato anche ad altre situazioni. Infatti i condòmini possono ricorrere alla nomina del revisore, non solo per verificare la contabilità di gestioni precedenti, ma anche quando la situazione lo richieda. Per esempio, nell'eventualità si debbano affrontare ingenti interventi straordinari, come le ristrutturazioni dei prospetti o altri interventi gravosi, in cui si deve obbligatoriamente accantonare il fondo straordinario dedicato a detti lavori, il revisore nominato dall'assemblea, diventa uno strumento utile e di supporto, in qualità di garante sia dei condòmini e sia dell'amministratore, per quanto attiene al monitoraggio della gestione del conto corrente bancario e/o postale, in cui sono depositati i fondi straordinari dei condòmini. E' chiaro che, nella situazione dell'esempio, il revisore, nominato con il compito di supervisore, sia una garanzia per i condòmini e uno stimolo per l'amministratore ad impegnarsi con maggiore attenzione alla gestione del fondo straordinario.
Oltre che dall'assemblea condominiale, il revisore può essere incaricato, da uno o più condòmini, ad esercitare il potere di controllo spettante ai medesimi in ambito condominiale, regolamentato dalla legge n. 220/12. Con questo mandato il revisore può richiedere all'amministratore che gli vengano messi a disposizione tutti i documenti condominiale fino a un massimo di dieci anni a ritroso. Nello specifico il controllo più interessante si effettua sulle movimentazioni bancarie e postali, confrontandole con il libro giornale cronologico di cassa. Gli amministratori dovranno aggiornare i loro programmi gestionali adeguandoli alle modalità di controllo che saranno attuate a cura dei condòmini e dei loro revisori. Se i documenti richiesti non saranno messi a disposizione, il condomino interessato, ha la facoltà di rivolgersi al Giudice per far valere i propri diritti.

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