Condominio

L’avvocato del condominio agisce in autonomia

di Matteo Rezzonico

L'avvocato nominato dall'amministratore di condominio, in forza di delibera assembleare che lo autorizza a resistere in giudizio contro la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni, può attuare ogni iniziativa giudiziale ritenuta utile e collegata alla causa autorizzata e, in particolare, può chiamare in causa l'impresa costruttrice.
È questo il principio che emerge dalla recente sentenza del Tribunale di Bari n. 4467 depositata il 20 ottobre 2015, pronunciata in un caso in cui un condominio era stato citato in giudizio in persona del suo amministratore dai proprietari di un fabbricato confinante per la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni di umidità provenienti dal cortile condominiale.
In particolare, le infiltrazioni si erano manifestate dopo l'ultimazione dei lavori di edificazione del dell'edificio condominiale da parte dell'impresa costruttrice, che, al fine di realizzare il verde all'interno del cortile, aveva proceduto alla rimozione della pavimentazione esistente – fatta in calcestruzzo cementizio che impediva il ristagno dell'acqua piovana – sostituendola con terreno a verde senza idonea opera di impermeabilizzazione.
Il processo introdotto ha visto numerose parti in causa: il Condominio, una volta deliberata l'autorizzazione dell'amministratore a resistere in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c., si è costituito declinando la propria responsabilità e chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa sia l'impresa costruttrice al fine di essere da questa manlevato sia la propria compagnia di assicurazioni per dar corso alla copertura assicurativa nel caso in cui fosse stato ritenuto responsabile per i danni lamentati dagli attori; l'impresa costruttrice, a sua volta, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in giudizio l'impresa subappaltatrice (che, nel frattempo, era stata dichiarata fallita).
L'impresa costruttrice ha eccepito la carenza dei poteri rappresentativi dell'amministratore nel conferire l'incarico all'avvocato anche in ordine alla chiamata in causa dell'impresa, deducendo che la delibera assembleare di autorizzazione sarebbe stata del tutto generica e non avrebbe previsto anche il potere di citare terzi in giudizio. Il Tribunale di Bari ha però rigettato l'eccezione sollevata dall'impresa costruttrice, in quanto dal tenore della delibera assembleare che autorizzava l'amministratore a resistere in giudizio nei confronti della pretesa risarcitoria contro il condominio doveva intendersi compresa ogni eventuale iniziativa giudiziaria ritenuta utile dalla difesa, tra cui anche la chiamata in causa dell'impresa costruttrice.
Eccezioni di questo genere dovrebbero essere destinate a sparire dal panorama giudiziario: difatti, come rilevata dal Tribunale barese, a seguito della riforma dell'art. 182 c.p.c. e dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quand'anche il giudice rilevi un vizio di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione deve concedere alla parte un termine per la regolarizzazione degli atti, sicché, in questo caso, il Condominio avrebbe avuto diritto a un termine per regolarizzare i poteri autorizzativi in capo all'amministratore, così sanando l'attività difensiva posta in essere.

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