Condominio

La fattura dell’appalto contestato è un indizio ma non una prova a favore dell’impresa

di Luana Tagliolini

Se il committente contesta il rapporto contrattuale intercorso con l'appaltatore, la fattura emessa non prova il lavoro svolto ma può, al massimo, costituire un mero indizio.
Con tale principio di diritto, la Corte di cassazione con la sentenza n. 299 del 2016, ha affrontato il caso di una impresa alla quale erano stati commissionati dei lavori di manutenzione e a cui ne erano stati aggiunti, verbalmente, altri e per i quali (l'impresa) aveva emesso fattura e ne richiedeva il pagamento.
Questi ultimi lavori venivano successivamente contestati dal committente sostenendo che non erano ricompresi nel progetto originario.
Rigettata la domanda dell'impresa in primo grado veniva, invece, accolto l'appello in quanto la corte di merito aveva ritenuti provati, come lavori “extra” rispetto a quelli iniziali, i lavori commissionati successivamente, sulla base anche di testimoni che avevano lavorato nell'impresa.
La corte di Cassazione non è stata dello stesso avviso.
Non sono rari i casi in cui, in corso d'opera, si rendano necessari opere aggiuntive rispetto a quelle commissionate, non sempre preliminarmente approvate dall'assemblea e, spesso oggetto di contestazione.
Per l'appaltatore è sufficiente emettere una fattura per quantificare e provare i lavori eseguiti.
Se però il committente contesta alla radice il rapporto contrattuale sul quale tale fattura si fonda, quest'ultima non ha alcun valore di prova delle opere eseguite.
La Corte, sulla base di un proprio orientamento, ha ricordato che ‹‹la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio›› (Cassazione, sentenza n. 299/2016).
L'emissione di una fattura è, infatti, un documento emesso unilateralmente dal creditore con la quale può richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per soddisfare il proprio credito ma, se l'ingiunto dovesse fare opposizione, la fattura non prova il rapporto contrattuale sottosante tra le parti e, quindi, l'esistenza di un debito.
In tal caso il creditore, per far valere il proprio diritto, dovrà ricorrere ad altri mezzi di prova.

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